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Codice di condotta professionale
(entrato in vigore il 27/03/87 e modificato il 26/03/96)
Questo Codice ha lo scopo di formulare regole e raccomandazioni a riguardo del comportamento professionale che deve essere tenuto dai Mandatari abilitati iscritti all'Albo istituito con D.M. 3 aprile 1981, sostituito con D.M. 30 maggio 1995 n. 342, affinche' vengano tutelati sia la reputazione e la dignita' professionale dei "Consulenti in Proprieta' Industriale", sia gli interessi dei loro clienti.
1. Generalita'
a) Ogni mandatario deve, nell'esercizio
della sua attivita', dar prova di coscienza professionale ed osservare una condotta
compatibile con la dignita' della sua professione.
Egli deve in particolare astenersi da qualsiasi dichiarazione falsa o ingannevole.
b) Ogni Mandatario deve comportarsi in modo da non pregiudicare la fiducia che deve poter
essere accordata alla sua professione.
c) Compito fondamentale di un Mandatario e' di essere Consulente affidabile per persone
interessate a questioni brevettuali. Dovra' agire come Consulente indipendente che serve
l'interesse dei suoi clienti in modo imparziale, senza tener conto dei propri sentimenti o
interessi personali.
d) Un Mandatario deve prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare gli
interessi dei suoi clienti, nel caso in cui sia impedito nell'esercizio delle sue
funzioni.
e) Buoni rapporti professionali tra Mandatari
sono indispensabili per tutelare la buona reputazione della professione e devono essere
mantenuti indipendentemente da sentimenti personali.
f) Ogni concorrenza fra Mandatari deve essere leale; ogni tentativo di sollecitare lavoro
attraverso un confronto fra servizi e' dannoso per la dignita' della professione ed e'
sleale.
g) Ogni Mandatario deve aver conoscenza di questo Codice e non puo' addurre come pretesto
di ignorarlo.
h) Una violazione al presente codice non puo' essere giustificata sulla base di istruzioni
ricevute da un cliente.
i) Quando un ufficio o una societa' di servizi in campo brevettuale ha come legale
rappresentante un Mandatario e si verifichino violazioni del presente Codice, la cui
responsabilita' non possa farsi risalire a uno o piu' Mandatari, pur essendo imputabili
all'attivita' di detto ufficio o societa', di tali violazioni sara' chiamato a rispondere
il legale rappresentante.
Se il legale rappresentante e' persona non iscritta all'Albo, di tali violazioni saranno
chiamati a rispondere i Mandatari che operano presso tale ufficio o societa'.
2. Pubblicita'
La pubblicita' deve essere sobria e conforme ai principi della correttezza e del decoro professionale. In particolare non e' consentita:
a) la pubblicita' idonea a
danneggiare direttamente o indirettamente l'immagine professionale di altri iscritti o
il titolo professionale, in particolare evidenziando pregi di carattere non
professionale fra le caratteristiche dei propri servizi oppure citando nominativi di
clienti senza loro autorizzazione scritta.
b) La pubblicita' o l'utilizzo di carta intestata idonea ad indurre in errore il pubblico
oppure ad ingenerare false o esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione
(ivi compresa quella societaria) o alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica,
dei membri iscritti all'Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla
rappresentanza in materia di brevetti e modelli ovvero di marchi.
c) La pubblicità idonea ad indurre
in errore il pubblico o a ingenerare false o esagerate aspettative, anche a
mezzo di esagerazioni, ambiguità od omissioni, per ciò che riguarda le
caratteristiche o i risultati dei servizi offerti, i compensi professionali e le
tasse dovute, le condizioni di svolgimento dei servizi.
3. Relazioni con il pubblico
a) Il Mandatario deve
tenere alta la buona reputazione dell'Ordine dei Mandatari abilitati, dei suoi Mandatari e
della sua funzione di rappresentanza davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
b) Il Mandatario non deve dare alcuna indicazione nei suoi uffici,
sulla carta da lettera o in altro modo, che possa ingannare il pubblico. In particolare e'
considerata
4. Relazioni con i clienti
a) Il Mandatario deve sempre
dedicare piena cura ed attenzione e usare la necessaria competenza nei lavori affidatagli
da clienti. Il Mandatario deve tenere i clienti al corrente della situazione delle loro
pratiche.
b) In linea di principio, un Mandatario non e' tenuto a servire gli interessi di un
cliente in questioni non connesse al lavoro professionale affidatogli.
c) Quando un Mandatario rifiuta un mandato, oppure vi rinuncia, ne da' avviso senza
ritardo al mandante. Nel secondo caso egli prende le misure destinate a permettere al
mandante di evitare ogni pregiudizio.
d) Ogni Mandatario deve rifiutare i suoi servizi quando l'accettazione o la continuazione
di un mandato lo porterebbe a trattare di un caso sul quale egli ha rappresentato o
consigliaot un altro cliente con interessi opposti a quelli del suo mandante, a meno che
sia cessato il conflitto di interessi.
e) Un Mandatario deve declinare un incarico che sia in contrasto con i suoi propri
interessi. In tal caso, se l'incarico non puo' essere differito senza eventuale danno per
il cliente, il Mandatario deve accettare ed eseguire l'incarico nella misura
immediatamente necessaria per evitare tale eventuale danno; dopo di cio' si ritirera'
dall'incarico.
f) Un Mandatario non deve acquisire interessi finanziari in alcun diritto di Proprieta'
Industriale in circostanze tali da creare un conflitto fra obbligo professionale e proprio
interesse. Non deve chiedere onorari in diretta relazione col risultato dei servizi da lui
forniti.
g) Un Mandatario non deve intraprendere alcuna azione contro una questione particolare che
sia trattata o che sia stata trattata dal Mandatario stesso, o da altra persona del suo
ufficio, se non con l'accordo del cliente coinvolto nella questione, o a meno che il
Mandatario non sia a conoscenza della questione e non sia piu' in grado di acquisirne
conoscenza. Nel corso dell'azione, il Mandatario non e' autorizzato a fare uso di
informazioni ottenute durante il periodo di tempo in cui la questione era stata
precedentemente trattata a meno che queste informazioni siano pubbliche.
5. Relazioni con gli altri Mandatari
a) Un Mandatario deve
intrattenere buoni rapporti professionali nei confronti degli altri Mandatari; fra
l'altro, buoni rapporti professionali includono cortesia nei riguardi di altri Mandatari e
cura particolare nell'evitare qualsiasi tentativo diretto o indiretto di stornare la
clientela da altri Mandatari.
b) Un particolare aspetto di buoni rapporti professionali, e' che un Mandatario non deve
parlare di un altro Mandatario in termini scorretti e offensivi. Lagnanze contro un altro
Mandatario devono prima essere discusse in privato con l'altro Mandatario, direttamente o
tramite un terzo Mandatario, e quindi attraverso il Consiglio dell'Ordine, se necessario.
c) Nessun Mandatario puo' esercitare o promuovere discriminazioni fra Mandatari.
d) Il Mandatario deve evitare qualsiasi scambio di pareri su un caso specifico riguardo al
quale abbia conoscenza, o ritenga che sia trattato da un altro Mandatario, con il cliente
del caso stesso, a meno che il cliente esprima il suo desiderio di avere un parere
indipendente o di cambiare il suo Mandatario. Se il cliente e' d'accordo, il Mandatario
dovra' informare l'altro Mandatario.
e) Qualora un Mandatario riceva istruzioni da un cliente di prendere in carico un caso da
un altro Mandatario, il Mandatario che ha ricevuto tali istruzioini non dovra' accettare
queste istruzioni prima di essersi assicurato che l'altro Mandatario ne e' a conoscenza.
L'altro mandatario ha l'obbligo, senza ritardo, di dare in prestito o trasferire tutti i
documenti necessari per trattare il caso, o fornire copie ad un costo ragionevole al nuovo
rappresentante.
f) Non e' consentito praticare ai clienti tariffe professionali inferiori ai minimi
previsti per onorari e indennita' dalla tariffa professionale vigente. Per quanto concerne
gli onorari a discrezione, essi devono essere adeguati all'effettivo valore dell'attivita'
svolta e al decoro della professione.
6. Relazioni con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
a) In tutti i rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i suoi dipendenti, il Mandatario deve agire con cortesia e deve fare tutto il possibile per tenere alta la buona reputazione dell'Ordine e dei suoi Mandatari.
7. Relazioni con l'Albo
a) I Mandatari devono
tenere informato l'Ordine del loro domicilio professionale, al quale dovranno essere
inviate la corrispondenza e ogni altra informazione dell'Ordine. Cambiamenti di tale
indirizzo dovranno essere comunicati senza ritardo al Consiglio.
b) I Mandatari dovranno versare il contributo annuo determinato all'Assemblea, entro i
termini stabiliti.
c) Nessun Mandatario, se non autorizzato dal Presidente, puo' fare comunicazioni scritte o
orali per conto dell'Ordine.
d) Il Mandatario ha il diritto di chiedere al Consiglio un parere sulla liceita', in base
al presente Codice, di qualsiasi azione che il Mandatario intenda intraprendere o
sanzionare.
Tale parere sara' vincolante per i procedimenti disciplinari.
e) Le violazioni a questo Codice devono essere portate per iscritto a conoscenza del
Consiglio.
f) Il Consiglio rende noto ai Mandatari le proprie decisioni in tema di deontologia
professionale, tutelando opportunamente la riservatezza dell'identita' delle persone
eventualmente coinvolte, salvo il caso di cancellazione o sospensione dall'Albo
dell'Ordine.
I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti
di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni in materia disciplinare.