Codice di condotta professionale
(entrato in vigore il 27/03/87 e modificato il 26/03/96)

Questo Codice ha lo scopo di formulare regole e raccomandazioni a riguardo del comportamento professionale che deve essere tenuto dai Mandatari abilitati iscritti all'Albo istituito con D.M. 3 aprile 1981, sostituito con D.M. 30 maggio 1995 n. 342, affinche' vengano tutelati sia la reputazione e la dignita' professionale dei "Consulenti in Proprieta' Industriale", sia gli interessi dei loro clienti.

1. Generalita'

a) Ogni mandatario deve, nell'esercizio della sua attivita', dar prova di coscienza professionale ed osservare una condotta compatibile con la dignita' della sua professione.
Egli deve in particolare astenersi da qualsiasi dichiarazione falsa o ingannevole.
b) Ogni Mandatario deve comportarsi in modo da non pregiudicare la fiducia che deve poter essere accordata alla sua professione.
c) Compito fondamentale di un Mandatario e' di essere Consulente affidabile per persone interessate a questioni brevettuali. Dovra' agire come Consulente indipendente che serve l'interesse dei suoi clienti in modo imparziale, senza tener conto dei propri sentimenti o interessi personali.
d) Un Mandatario deve prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei suoi clienti, nel caso in cui sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

e) Buoni rapporti professionali tra Mandatari sono indispensabili per tutelare la buona reputazione della professione e devono essere mantenuti indipendentemente da sentimenti personali.
f) Ogni concorrenza fra Mandatari deve essere leale; ogni tentativo di sollecitare lavoro attraverso un confronto fra servizi e' dannoso per la dignita' della professione ed e' sleale.
g) Ogni Mandatario deve aver conoscenza di questo Codice e non puo' addurre come pretesto di ignorarlo.
h) Una violazione al presente codice non puo' essere giustificata sulla base di istruzioni ricevute da un cliente.
i) Quando un ufficio o una societa' di servizi in campo brevettuale ha come legale rappresentante un Mandatario e si verifichino violazioni del presente Codice, la cui responsabilita' non possa farsi risalire a uno o piu' Mandatari, pur essendo imputabili all'attivita' di detto ufficio o societa', di tali violazioni sara' chiamato a rispondere il legale rappresentante.
Se il legale rappresentante e' persona non iscritta all'Albo, di tali violazioni saranno chiamati a rispondere i Mandatari che operano presso tale ufficio o societa'.

2. Pubblicita'

La pubblicita' deve essere sobria e conforme ai principi della correttezza e del decoro professionale. In particolare non e' consentita:

a) la pubblicita' idonea a danneggiare direttamente o indirettamente l'immagine professionale di altri iscritti o   il titolo professionale, in particolare evidenziando pregi di carattere non professionale fra le caratteristiche dei propri servizi oppure citando nominativi di clienti senza loro autorizzazione scritta.
b) La pubblicita' o l'utilizzo di carta intestata idonea ad indurre in errore il pubblico oppure ad ingenerare false o esagerate aspettative in merito alla propria organizzazione (ivi compresa quella societaria) o alla reale presenza e/o consistenza, anche numerica, dei membri iscritti all'Ordine che ne fanno parte e alla loro qualifica rispetto alla rappresentanza in materia di brevetti e modelli ovvero di marchi.

c) La pubblicità idonea ad indurre in errore il pubblico o a ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di esagerazioni, ambiguità od omissioni, per ciò che riguarda le caratteristiche o i risultati dei servizi offerti, i compensi professionali e le tasse dovute, le condizioni di svolgimento dei servizi.

3. Relazioni con il pubblico

a) Il Mandatario deve tenere alta la buona reputazione dell'Ordine dei Mandatari abilitati, dei suoi Mandatari e della sua funzione di rappresentanza davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.  
b) Il Mandatario non deve dare alcuna indicazione nei suoi uffici, sulla carta da lettera o in altro modo, che possa ingannare il pubblico. In particolare e' considerata

poter indurre il pubblico in errore, l'indicazione di sedi di propri uffici dove non sia presente almeno un Mandatario, con regolare frequenza pubblicamente precisata in caso di suo carattere saltuario, o anche l'uso di carta intestata che non indichi con chiarezza il nome dei Mandatari che operano nell'ambito di uffici o societa' di servizi specializzati autonomi.
c) Un Mandatario non deve dare alcuna commissione a terzi perl'acquisizione di lavoro, ma cio' non si applica in caso di acquisizione parziale o totale dell'attivita' di un altro ufficio brevettuale.
d) Un Mandatario non puo' autorizzare, senza adeguato controllo professionale, una persona che non sia Mandatario, ad esercitare in nome suo, o in nome del suo ufficio o societa', un'attivita' professionale in relazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
e) Per quanto riguarda l'esercizio della sua professione, il Mandatario e' responsabile degli atti dei suoi collaboratori non Mandatari.
1) Ferme restando le norme relative ai casi di incompatibilita' di cui all'art. 4 D.M. 30 maggio 1995 n. 342, non e' permesso svolgere l'attivita' di Mandatario in nome e per conto di societa', uffici o servizi specializzati autonomi in materia di Proprieta' Industriale diversi da quelli risultanti dalla propria iscrizione all'Ordine, salvo notifica all'Ordine stesso.

4. Relazioni con i clienti

a) Il Mandatario deve sempre dedicare piena cura ed attenzione e usare la necessaria competenza nei lavori affidatagli da clienti. Il Mandatario deve tenere i clienti al corrente della situazione delle loro pratiche.
b) In linea di principio, un Mandatario non e' tenuto a servire gli interessi di un cliente in questioni non connesse al lavoro professionale affidatogli.
c) Quando un Mandatario rifiuta un mandato, oppure vi rinuncia, ne da' avviso senza ritardo al mandante. Nel secondo caso egli prende le misure destinate a permettere al mandante di evitare ogni pregiudizio.
d) Ogni Mandatario deve rifiutare i suoi servizi quando l'accettazione o la continuazione di un mandato lo porterebbe a trattare di un caso sul quale egli ha rappresentato o consigliaot un altro cliente con interessi opposti a quelli del suo mandante, a meno che sia cessato il conflitto di interessi.
e) Un Mandatario deve declinare un incarico che sia in contrasto con i suoi propri interessi. In tal caso, se l'incarico non puo' essere differito senza eventuale danno per il cliente, il Mandatario deve accettare ed eseguire l'incarico nella misura immediatamente necessaria per evitare tale eventuale danno; dopo di cio' si ritirera' dall'incarico.
f) Un Mandatario non deve acquisire interessi finanziari in alcun diritto di Proprieta' Industriale in circostanze tali da creare un conflitto fra obbligo professionale e proprio interesse. Non deve chiedere onorari in diretta relazione col risultato dei servizi da lui forniti.
g) Un Mandatario non deve intraprendere alcuna azione contro una questione particolare che sia trattata o che sia stata trattata dal Mandatario stesso, o da altra persona del suo ufficio, se non con l'accordo del cliente coinvolto nella questione, o a meno che il Mandatario non sia a conoscenza della questione e non sia piu' in grado di acquisirne conoscenza. Nel corso dell'azione, il Mandatario non e' autorizzato a fare uso di informazioni ottenute durante il periodo di tempo in cui la questione era stata precedentemente trattata a meno che queste informazioni siano pubbliche.

5. Relazioni con gli altri Mandatari

a) Un Mandatario deve intrattenere buoni rapporti professionali nei confronti degli altri Mandatari; fra l'altro, buoni rapporti professionali includono cortesia nei riguardi di altri Mandatari e cura particolare nell'evitare qualsiasi tentativo diretto o indiretto di stornare la clientela da altri Mandatari.
b) Un particolare aspetto di buoni rapporti professionali, e' che un Mandatario non deve parlare di un altro Mandatario in termini scorretti e offensivi. Lagnanze contro un altro Mandatario devono prima essere discusse in privato con l'altro Mandatario, direttamente o tramite un terzo Mandatario, e quindi attraverso il Consiglio dell'Ordine, se necessario.
c) Nessun Mandatario puo' esercitare o promuovere discriminazioni fra Mandatari.
d) Il Mandatario deve evitare qualsiasi scambio di pareri su un caso specifico riguardo al quale abbia conoscenza, o ritenga che sia trattato da un altro Mandatario, con il cliente del caso stesso, a meno che il cliente esprima il suo desiderio di avere un parere indipendente o di cambiare il suo Mandatario. Se il cliente e' d'accordo, il Mandatario dovra' informare l'altro Mandatario.
e) Qualora un Mandatario riceva istruzioni da un cliente di prendere in carico un caso da un altro Mandatario, il Mandatario che ha ricevuto tali istruzioini non dovra' accettare queste istruzioni prima di essersi assicurato che l'altro Mandatario ne e' a conoscenza.
L'altro mandatario ha l'obbligo, senza ritardo, di dare in prestito o trasferire tutti i documenti necessari per trattare il caso, o fornire copie ad un costo ragionevole al nuovo rappresentante.
f) Non e' consentito praticare ai clienti tariffe professionali inferiori ai minimi previsti per onorari e indennita' dalla tariffa professionale vigente. Per quanto concerne gli onorari a discrezione, essi devono essere adeguati all'effettivo valore dell'attivita' svolta e al decoro della professione.

6. Relazioni con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

a) In tutti i rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i suoi dipendenti, il Mandatario deve agire con cortesia e deve fare tutto il possibile per tenere alta la buona reputazione dell'Ordine e dei suoi Mandatari.

7. Relazioni con l'Albo

a) I Mandatari devono tenere informato l'Ordine del loro domicilio professionale, al quale dovranno essere inviate la corrispondenza e ogni altra informazione dell'Ordine. Cambiamenti di tale indirizzo dovranno essere comunicati senza ritardo al Consiglio.
b) I Mandatari dovranno versare il contributo annuo determinato all'Assemblea, entro i termini stabiliti.
c) Nessun Mandatario, se non autorizzato dal Presidente, puo' fare comunicazioni scritte o orali per conto dell'Ordine.
d) Il Mandatario ha il diritto di chiedere al Consiglio un parere sulla liceita', in base al presente Codice, di qualsiasi azione che il Mandatario intenda intraprendere o sanzionare.
Tale parere sara' vincolante per i procedimenti disciplinari.
e) Le violazioni a questo Codice devono essere portate per iscritto a conoscenza del Consiglio.
f) Il Consiglio rende noto ai Mandatari le proprie decisioni in tema di deontologia professionale, tutelando opportunamente la riservatezza dell'identita' delle persone eventualmente coinvolte, salvo il caso di cancellazione o sospensione dall'Albo dell'Ordine.
 
I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni in materia disciplinare.