ULTIME COMUNICAZIONI
Invitation Mock Munich
Si informano gli iscritti che nella sezione "Convegni-Corsi-Seminari" è pubblicata la brochure relativa al Mock EQE che si terrà a Monaco in settembre-ottobre prossimi.
Si precisa che l'iscrizione deve avvenire entro il 30 agosto p.v.
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Decreto correttivo CPI
Sul Supplemento ordinario n. 195/L alla GAZZETTA UFFICIALE n. 192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 131, relativo alle modifiche apportate al CPI. Il decreto entrerà in vigore il 2 settembre 2010.
Il testo è accessibile sul sito della G.U. http://www.gazzettaufficiale.it/
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MODIFICHE AL CPI
Venerdì 30 luglio, il Consiglio dei Ministri ha varato lo schema finale di decreto legislativo correttivo al CPI. Il testo si differenzia in alcuni punti dalla bozza varata in sede di Commissione Ministeriale e a suo tempo fatta girare. Quelli sostanziali, ad un primo esame, sono i seguenti:
1. La riforma dell'articolo 65, relativa ai ricercatori di università ed enti pubblici, non è passata, nonostante la previsione della delega al governo che di fatto non l'ha voluta esercitare. Pertanto il testo rimane quello precedente. Peraltro, sembrerebbe restata nel decreto la modifica dell'articolo transitorio 243, modifica che era stata elaborata apposta per gestire la transizione tra la norma precedente e quella che si voleva introdurre.
2. E' stato modificato l'articolo 239 che era stato già oggetto di modifica da parte della Legge 99/2009. La modifica praticamente fa entrare in vigore la protezione del diritto d'autore, ove rispettati i requisiti, per gli oggetti di design che erano di pubblico dominio prima della data del 19 aprile 2001 (armonizzazione della legge italiana sui disegni e modelli con la direttiva comunitaria) anche per chi produceva precedentemente a tale data a partire da cinque anni dopo detto 19 aprile 2001. Sicché sembrerebbe che la produzione e vendita di oggetti di design, precedentemente di dominio pubblico, ma proteggibili con il diritto d'autore, dopo il 19 aprile 2006 concretizzerebbe la violazione del diritto d'autore. Sul piano giuridico sono prevedibili discussioni.
3. All'articolo 170-ter del Codice, le sanzioni detentive previste per il mancato rispetto di alcune previsioni concernenti le domande di brevetto biotecnologiche sono state trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie.
4. La norma sulla consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 128 è stata modificata con applicazione, mutatis mutandis, dell'art. 696-bis c.p.c., ma nella sostanza gli effetti della norma dovrebbero restare gli stessi.
Il Decreto sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Non dovrebbero esservi problemi quanto all'adozione del Decreto nel rispetto del termine del 15 agosto per l'esercizio della delega al Governo.
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ESAMI SEZ. BREVETTI, 2009/2010.
Informiamo i candidati che hanno sostenuto la prova scritta lo scorso 20 aprile, che la correzione degli elaborati si concluderà il 20 settembre,con la riunione della Commissione esaminatrice.
Gli interessati potranno trovare in anticipo qui gli opportuni aggiornamenti, prima di ricevere la dovuta comunicazione scritta con l'esito della prova e la convocazione per la prova orale che, ad oggi, è presumibile possa tenersi tra ottobre/novembre. In ogni caso, farà come di consueto fede la convocazione mandata ai candidati entro i tempi stabiliti dal decreto esami.
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Rapporti Ricerca
RAPPORTI DI RICERCA PER LE DOMANDE NAZIONALI DI BREVETTO.
A seguito di un incontro tenutosi in Roma lo scorso aprile, abbiamo ora ricevute dall'UIBM le utili precisazioni sulla procedura che qui di seguito riportiamo.
COME OTTENERE PRIMA E MEGLIO IL RAPPORTO DI RICERCA PER LE DOMANDE NAZIONALI DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
RICERCA DI ANTERIORITA’ NELLA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE
Dal 01 luglio 2008 tutte le domande nazionali di brevetto per invenzione industriale, che non rivendicano una priorità (primi depositi) e che superano l’esame formale, vengono sottoposte ad una ricerca di anteriorità atta a stabilire quale sia lo stato dell’arte al momento del deposito. Tale ricerca viene effettuata su documenti internazionali e necessita della traduzione degli allegati della domanda di brevetto.
L’UIBM effettua, sulle domande da avviare alla ricerca di anteriorità, l’esame formale e la pre-classificazione entro tre mesi dal deposito e quelle domande che non presentano irregolarità formali o sostanziali evidenti vengono avviate alla ricerca di anteriorità entro, mediamente, quattro mesi dal deposito.
Le eventuali comunicazioni dell’UIBM al richiedente sono per:
• richiedere la regolarizzazione della documentazione;
• segnalare l’assenza di uno o più requisiti di brevettabilità;
• informare circa l’esclusione dalla ricerca di anteriorità.
La ricerca di anteriorità produce un rapporto costituito dalla lista dei documenti rilevanti, da considerare nella successiva fase di esame tecnico, necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di novità ed originalità dell’invenzione proposta.
Le domande che presentano irregolarità formali o con allegati assenti/incompleti, vengono avviate alla ricerca di anteriorità solo dopo la necessaria regolarizzazione. Avviare tale ricerca oltre il compimento di cinque mesi è la principale causa della redazione del rapporto di ricerca oltre il periodo utile a rivendicare la priorità (12 mesi).
I tempi citati si riducono sensibilmente quando la domanda è completa di tutti gli allegati, senza alcuna riserva di deposito.
DEPOSITO DEGLI ALLEGATI
Alla domanda di brevetto devono essere sempre allegati riassunto, descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni in lingua italiana e
1. le rivendicazioni in lingua inglese, oppure
2. l’attestazione del versamento di € 200,00 a titolo di diritti per la ricerca, oppure
3. sia la descrizione sia le rivendicazioni in inglese o in francese o in tedesco, al fine di ridurre i tempi di ricezione dei rapporti di ricerca.
Il mancato deposito, al momento della domanda, dei documenti relativi ad una delle suddette tre opzioni, senza che sia esplicitata relativa riserva, l’Ufficio considererà in riserva di deposito la sola traduzione in inglese delle rivendicazioni (caso 1) o l’attestazione del versamento di € 200,00 a titolo di diritti per la ricerca (caso 2).
Nel caso 1 la descrizione sarà tradotta in inglese mentre nel caso 2 sia la descrizione sia le rivendicazioni saranno tradotti in inglese.
RICEVIBILITA’
L’esame formale può evidenziare problemi di ricevibilità e di conferma della data di deposito, causati dall’assenza di documenti essenziali non indicati nel verbale di deposito.
Particolare attenzione è richiesta, soprattutto nel deposito telematico, sui seguenti punti:
• dichiarare ed allegare effettivamente tutti i documenti, pena l'irricevibilità della domanda o almeno lo slittamento della data di deposito al momento dell'integrazione della documentazione (art.148 C.P.I.);
• utilizzare sempre il verbale di tipo “R” per gli scioglimenti di riserva, le risposte ai rilievi, le istanze di rettifica ed integrazione (cfr. circolare 578 del 14/12/2009).
In caso di mancato deposito di un documento essenziale alla ricevibilità della domanda non indicato nel relativo verbale:
• il depositante dovrà presentare tempestiva istanza di integrazione e il documento mancante, preferibilmente utilizzando il deposito telematico o direttamente in CCIAA. Contrariamente, l’Ufficio emetterà una lettera di rilievo per irricevibilità. In casi particolarmente urgenti l’Ufficio potrà contattare per le vie brevi il depositante al fine di accelerare la procedura e, a tal fine, si consiglia di indicare nella domanda un riferimento telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica;
• previo contatto diretto è anche possibile anticipare via posta elettronica il verbale “R”, l’istanza di integrazione e il documento mancante;
• l’Ufficio assegnerà come nuova data di deposito quella assegnata al verbale “R” relativo all’integrazione ovvero la data di ricezione della documentazione da parte dell’Ufficio nel caso di deposito postale (Art. 1, comma 7 , DM n. 33 del 13 gennaio 2010), e tale nuova data sarà rilevante ai fine della ricerca di anteriorità e dell’accessibilità al pubblico della domanda.
TESTI, FORMULE, TABELLE E DISEGNI
I seguenti accorgimenti sono tesi ad evitare complicazioni e ritardi durante le fasi di traduzione (casi 1 e 2) e di ricerca di anteriorità:
la descrizione, redatta su fogli bianchi formato A4 e senza righe, non deve contenere disegni; eventuali firme e timbri, laddove presenti, non devono sovrapporsi al testo;
la descrizione, le rivendicazioni nonché le loro relative traduzioni devono essere redatti come documenti separati;
le formule chimiche e matematiche è bene che siano inserite in apposite righe o in spazi dedicati nella descrizione, interrompendo il testo, sempre corredate di riferimenti numerati;
le parole presenti nelle tabelle non vengono tradotte, pertanto è bene inserire dei riferimenti nelle celle/colonne/righe, richiamati ed illustrati nella descrizione stessa;
i disegni devono contenere riferimenti richiamati nella descrizione, anche in presenza di brevi scritte esplicative, mentre le legende degli stessi, se necessarie, devono essere incluse nella descrizione, per permetterne la traduzione;
i disegni, a tratti neri su carta bianca, devono essere scansionati solo in b/n (non a toni di grigio) con risoluzione minima di 300 dpi e sempre con orientamento verticale delle pagine, come per i testi.
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Decreto Legge del 19 marzo 2010: contrasto alle frodi fiscali e fondo per incentivi
Riportiamo il testo della lettera inviata dall'Ordine alla Dott.ssa Gulino, Direttore Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM, che illustra la nostra posizione in merito al Decreto in oggetto.
Alla cortese attenzione del
Direttore Generale, Loredana Gulino
Roma, 29 marzo 2010
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. Lotta alla Contraffazione – U.I.B.M.
Via Molise, 19
00187 Roma RM
Oggetto: Decreto Legge del 19 marzo 2010: contrasto alle frodi fiscali e fondo per incentivi
Gentile Dottoressa Gulino,
L’articolo 1 del decreto in oggetto prevede che i soggetti passivi di IVA debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazioni, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi appartenenti alla cosiddetta black list, di cui ai decreti del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.
Peraltro, l’articolo 2 di detto decreto legge prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa escludere, con proprio decreto, determinati paesi o specifici settori di attività svolte in tali paesi.
Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale desidera, in merito a quanto sopra, far presente quanto segue.
1. L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, istituito nel 1981, è ora regolato dagli articoli 201 e segg. del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). I Consulenti in questione sono abilitati a rappresentare le persone fisiche e giuridiche di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nelle procedure di protezione e riconoscimento di brevetti per invenzione, modelli di utilità, marchi di impresa, disegni e modelli e novità vegetali. I Consulenti operano su mandato di operatori economici italiani e stranieri ed espletano una simile attività di consulenza e assistenza anche in relazione all’ottenimento di detti titoli di protezione nei paesi esteri.
2. La protezione dei diritti di proprietà industriale, brevetti, marchi, design, ecc., è regolata da numerosissime Convenzioni internazionali, che iniziano con quella di Parigi del 1883, di cui l’Italia è membro fondatore, per arrivare alle più recenti tra cui la Convenzione sul Brevetto Europeo, il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (c.d. Brevetto Internazionale) e l’Accordo TRIPs. In particolare quest’ultimo (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinente al commercio, firmato il 15 aprile 1994) regola le norme minime di protezione che ogni stato deve prevedere in materia di titoli di proprietà intellettuale e industriale e la relativa adesione è condizione necessaria per far parte dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).
3. I Consulenti abilitati di cui in precedenza sostanzialmente svolgono le attività necessarie alla preparazione e al deposito presso gli Uffici governativi nazionali (Uffici per la protezione dei brevetti e dei marchi, in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, incardinato nella Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – UIBM nell’ambito del Ministero dello Sviluppo Economico) delle domande di protezione, seguendone l’iter fino all’ottenimento ed eventualmente curando, attraverso il pagamento periodico delle apposite tasse governative locali, il loro mantenimento in vita, nonché la difesa da usurpazioni e contraffazioni. Questo tipo di servizi può dunque essere svolto, per quanto riguarda la protezione dei titoli in Italia, anche a favore di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi appartenenti alla black list e, per quanto riguarda la protezione di tali titoli negli stessi paesi, a favore di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Italia o altri paesi dell’Unione Europea. E’ da sottolineare che per le imprese italiane la protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale e industriale nei paesi in questione è necessaria proprio per evitare usurpazioni da parte di terzi e la creazione in loco di una centrale di coordinamento e smistamento della contraffazione.
4. Le operazioni di cui al punto precedente sono pertanto limitate all’ottenimento della protezione prevista dalla legge. Gli importi delle fatture emesse o ricevute sono estremamente ridotti e includono il pagamento delle tasse governative previste, che da sole possono arrivare al 50-60% della cifra fatturata. Il totale comunque oscilla da qualche decina a poche migliaia di Euro, mediamente essendo dell’ordine di qualche centinaia di Euro.
5. Vuoi che si tratti di fatture ricevute per servizi prestati da Consulenti residenti in detti paesi, vuoi che si tratti di fatture emesse ad operatori economici di detti paesi, il tipo di attività svolta e fatturata non si presta né ad operazioni di evasione fiscale in alcuna forma, né a fornire dati che possano essere utili all’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale, ciò per i motivi brevemente menzionati nei punti che seguono.
a. Prestazione di servizi e fatture emesse ad operatori economici ubicati negli stati di cui alla black list: in genere detti operatori economici sono soggetti stranieri o sono riconducibili solo a soggetti stranieri non aventi a che fare, nemmeno come parte correlata, con soggetti italiani. Inoltre, anche nei casi in cui il brevetto o il marchio italiano fosse concesso in uso, ad esempio attraverso un contratto di licenza, ad un operatore italiano a titolo oneroso, è evidente che lo strumento per individuare tale operazione non sarebbe quello relativo al servizio di protezione reso dai Consulenti appartenenti allo scrivente Ordine, ma piuttosto il contratto di licenza che, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/72, si configura come una prestazione di servizi la quale, anche a prescindere dalla successiva operazione di pagamento, darebbe luogo all’obbligo di informativa all’Agenzia delle Entrate.
b. Ricezione di fatture di Consulenti di paesi appartenenti alla black list per servizi di protezione in tali paesi di brevetti, marchi, ecc., a favore di imprese italiane o comunitarie clienti assistite dal Consulente italiano abilitato: si tratta anche in questo caso di servizi strettamente attinenti alla protezione dei diritti di brevetto, marchio, ecc., necessaria alle imprese italiane o comunitarie, per evitare che detti asset, di primaria importanza in un quadro di commercio globalizzato, possano essere usurpati da terzi in detti paesi ed utilizzati non solo per attività di contraffazione localmente, ma anche per traffici internazionali illeciti. Peraltro, la modestia degli importi coinvolti nell’operazione di protezione e la finalità strettamente difensiva dell’operazione, rende evidente come i servizi di questo tipo non possono né coprire strategie di evasione fiscale, né favorire operazioni più ampie di questo tipo.
Per i motivi suddetti, questo Consiglio desidera far presente al Ministro dell’Economia e delle Finanze l’opportunità di escludere dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate le prestazioni di servizio svolte dai Consulenti relative all’assistenza per l’ottenimento e il mantenimento della protezione di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in particolare, brevetti per invenzione, marchi di impresa, modelli e disegni, novità vegetali, nomi a dominio.
Il Consiglio sottolinea la disponibilità a chiarire meglio in un incontro i motivi che rendono auspicabile l’esclusione richiesta.
Con i migliori saluti.
p. Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Fabrizio de Benedetti
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Incontro sulle libere professioni del 15 aprile 2010
Un nostro iscritto ci ha chiesto i motivi dell’assenza del nostro Ordine all’incontro con il Ministro Alfano sulle libere professioni, del 15 aprile u.s.
Il Consiglio, dopo ampia consultazione, ha incaricato il Consigliere Dr. De Benedetti di redigere una risposta da inviarsi all’iscritto e che viene qui riportata:
“La mancata presenza del nostro Ordine all’incontro con il Ministro Alfano, lo scorso 15 aprile, è dovuta a diverse ragioni.
Sul piano formale, il nostro Ordine non è stato invitato e dunque non avevamo modo di partecipare. Peraltro, per quanto verrà indicato appresso, il nostro Ordine non ha mai sollecitato un invito o la partecipazione a raggruppamenti di Ordini professionali (come ad esempio il CUP – Comitato Unitario Professioni), ritenendo il proprio ordinamento istitutivo troppo diverso da quello delle professioni tradizionali per rendere la partecipazione utile o fattiva.
In effetti, nessuno degli Ordini che ha preso parte all’incontro con il Ministro Alfano consente l’iscrizione a pieno titolo di dipendenti a) di impresa, b) di uffici professionali, c) di società di servizi che svolgono, attraverso i propri iscritti, il lavoro di consulenza riservato alle professioni liberali.
Va soprattutto evidenziato che ci sono altri Ordini che non hanno partecipato all’incontro con il Ministro in quanto hanno come riferimento un Ministero diverso dal Ministero di Grazia e Giustizia. Così, i professionisti della sanità che si propongono di discutere il loro status con il Ministro della Salute oppure gli spedizionieri doganali che tratteranno con il Ministero di vigilanza e cioè quello dell’Economia.
In questa ottica il nostro Ordine fa riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – UIBM, sicché riteniamo assai più produttivo trattare le nostre specificità con tale amministrazione. Ciò, ad esempio, ha comportato la possibilità di intervenire su alcune norme che regolano la nostra professione nel decreto correttivo del Codice della Proprietà Industriale appena approvato, il 16 aprile, dal Consiglio dei Ministri.”
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Nuova Edizione libro "PCT procedures and passage into the European phase"
Opera di due Esaminatori EPO: Andrea Veronese e Peter Watchorn, questa edizione è stata aggiornata per tener conto dei cambiamenti nelle procedure del PCT e della EPC, dal 2006 ad oggi. Sono inclusi anche i cambiamenti delle regole EPC in vigore dal 1°aprile 2010.
L'Edizione è di sicuro interesse agli iscritti all'Ordine nonchè ai candidati italiani che si preparano per l'EQE.
Ulteriori informazioni sul contenuto del libro sono reperibili presso il sito www.pct-compass.com
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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE, 15 giugno 2010.
Dallo spoglio delle schede di votazione avvenuto ieri, 15 giugno 2010, è risultato che i dieci candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono i seguenti:
Luciano BOSOTTI 321
Paolo PEDERZINI 259
Fabrizio DE BENEDETTI 256
Simone BONGIOVANNI 210
Enrico ZANOLI 204
Anna Maria BARDONE 164
Carlo L. IANNONE 137
Antonio E. ROBBIANI 135
Gianfranco DRAGOTTI 124
Marina E. MAURO 114
Fra questi candidati, si verificano le condizioni previste dall’art. 214(2) CPI, poiché otto esercitano la professione in forma autonoma e due nell’ambito di imprese; inoltre, sono verificate anche le condizioni di distribuzione di appartenenza alle sezioni brevetti/marchi.
I dieci candidati con il maggior numero di voti sono stati dunque proclamati eletti come membri del Consiglio e la documentazione sarà tempestivamente inviata al Ministero di grazia e giustizia, che ha termine di trenta giorni per l’accertamento dell’osservanza delle norme in vigore nella conduzione delle operazioni elettorali.
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Circolare n.58E dell'Agenzia delle entrate
Si tratta della circolare che recepisce la Direttiva n. 2008/8/CE e che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Riguarda una nuova applicazione della disciplina IVA.
E' reperibile presso il nostro sito alla sezione "Circolari Ministeriali".
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Procure generali
L'UIBM ha chiesto all'Ordine se sia possibile avere dai mandatari la situazione delle procure generali in vita, conferite da persone fisiche e/o giuridiche titolari di diritti di proprietà industriale.
Accogliendo la richiesta dell'UIBM, si invitano Studi-Società/Iscritti a prestare la propria collaborazione e comunicare l'eventuale esistenza di procure generali alla Dott.ssa Mancuso, al suo indirizzo e-mail: loredana.mancuso@sviluppoeconomico.gov.it
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Posta elettronica certificata ( PEC)
Si ricorda agli iscritti che in base alla Legge n.2 del 20/01/09, esiste l'obbligo degli iscritti agli Ordini professionali di dotarsi entro il 28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L'elenco dei gestori autorizzati all'assegnazione di detti indirizzi è reperibile sul nostro sito alla sezione "Interventi legislativi e normativi"
Gli indirizzi assegnati dal gestore dovranno essere comunicati all'Ordine, istituzionalmente deputato alla tenuta dell'apposito albo.
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Chiarimenti in merito all'indirizzo di PEC.
In relazione al messaggio inviato lo scorso 23 marzo per sollecitare la comunicazione, da parte degli iscritti all’Ordine, del proprio indirizzo di PEC, la Segreteria ha ricevuto diverse richieste di chiarimento. In proposito, attiriamo l’attenzione su quanto segue.
1. L’obbligo previsto dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), riguarda i singoli professionisti iscritti in Albi. Pertanto ognuno di questi ultimi deve comunicare il proprio indirizzo individuale.
2. Come specificato in una comunicazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), deve dotarsi di un indirizzo di PEC anche chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un Albo od elenco istituito con legge dello Stato (ad esempio un ingegnere dipendente di un’azienda) che è quindi obbligato a comunicare tale indirizzo all’Ordine di appartenenza.
3. A proposito di quanto specificato nei punti precedenti, è da sottolineare che l’intendimento legislativo è diretto a far si che la PEC venga utilizzata da qualsiasi amministrazione pubblica la quale avrà diritto di accedere all’elenco che l’Ordine ha l’obbligo di mettere a disposizione. Non c’è pertanto un diretto riferimento tra la PEC e il Ministero dello Sviluppo Economico o l’UIBM che risultano essere solo alcune delle amministrazioni potenzialmente interessate. Ciò spiega perché l’obbligo riguardi i singoli professionisti e l’indirizzo di PEC individuale non possa essere sostituito da uno dello Studio o Società di appartenenza.
4.Tuttavia, il Consiglio dell’Ordine si propone di aprire un confronto con l’UIBM per ottenere che, al momento in cui lo stesso UIBM decida di utilizzare la posta elettronica certificata nella corrispondenza con i mandatari, sia possibile far si che ciò avvenga, non attraverso l’indirizzo di PEC individuale, ma utilizzando quello dello Studio o della Società di servizi cui il mandatario appartiene. Ciò per maggiore sicurezza e per una sostanziale facilitazione nei rapporti. Il Consiglio darà conto di quanto riuscirà a concordare in proposito.
5. Sottolineando ancora una volta il fatto che la PEC è destinata ad essere utilizzata da tutte le amministrazioni pubbliche che lo desidereranno (ad esempio l’INPS, piuttosto che l’Agenzia delle Entrate o il Comune di residenza), chi per un periodo consistente si trovi a lavorare all’estero, senza peraltro svolgere attività professionale di mandatario in Italia, dovrebbe considerare l’eventuale interesse a posticipare il suo obbligo di comunicare l’indirizzo di PEC al momento del suo rientro, ad esempio chiedendo la (transitoria) cancellazione dall’Albo salva la successiva reiscrizione a semplice richiesta.
6. Nel documento inviato dall'UIBM nel maggio 2009 al Consiglio dell'Ordine per informare sulle modalità di ricezione dei rapporti di ricerca relativi alle domande di brevetto italiane (documento:"Sintesi regole e modalità di invio dei rapporti di ricerca") e messo sul sito dell'Ordine sotto "Interventi legislativi e normativi", l'Ufficio aveva indicato l'eventuale possibilità di ricezione di detti rapporti anche tramite casella di posta elettronica certificata del gestore InfoCert - Legalmail. Il sito www.legalmail.it propone peraltro ai possessori di firma digitale (e dunque anche ai mandatari che hanno ottenuto tale firma tramite le Camere di Commercio per il deposito delle domande on-line) la possibilità di un contratto di 15 mesi allo stesso costo di quello annuale (€ 25,00+IVA). Pertanto tale gestore può essere considerato , al fine dell'acquisizione di un indirizzo di PEC, insieme a quelli già segnalati sul sito alla sezione "Interventi legislativi e normativi".
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CORSI PER ESAMI DI ABILITAZIONE , MASTERS IN P.I., ECC.
Per frequentare corsi di preparazione agli esami o comunque di interesse circa la materia della p.i., specifichiamo qui di seguito le strutture che organizzano tali tipi di corsi, e a cui fare riferimento per informazioni e dettagli:
- CONVEY (corsi a Milano), tel.0114337606, fax 0114341691, info@convey.it
- MIP/POLITECNICO DI MILANO tel. 0223992820, fax 0223992844, ipm@ip.polimi.it
- UNIV. STUDI MILANO/Fac. di Farmacia-Fac. di Scienze, ico@unimi.it
- UNIV. STUDI TORINO/Fac. Giurisprudenza, tel. 0116703391, fax 0116703390, cipriano@cisi.unito.it
- NOTARBARTOLO & GERVASI, tel. 068841698, fax 068841697, notagerm@ngpatent.it
- ISTITUTO G. TAGLIACARNE, tel.06780521, fax 0678052352, insprint@tagliacarne.it
- UNIV.LUMSA-Roma, tel. 06421771, v.conidi@barzano-zanardo.com
- UNIV.ALMA-Bologna, tel.0512090208, fax.0512090222, federico.munari@unibo.it
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SEDE DELL'ORDINE: via Donizetti 1/a - 20122 Milano tel.0255185144, fax 0254122066, e-mail: consiglio@ordine-brevetti.it
CONSIGLIO:Ing. Vittorio Faraggiana (PRESIDENTE) - Dr. Francesco Macchetta (VICE PRESIDENTE) - Ing. Luciano Bosotti - Dr. Fabrizio de Benedetti - Dr. Giovanmaria Faggioni - Ing. Carlo Spandonari - Ing. Alessandro Guerci - Ing. Michele Mannucci - Geom. Paolo Pederzini - Dr. Enrico Zanoli.
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