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Regolamento di designazione

Regolamento designazione Consiglio di Disciplina

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI
DISCIPLINA DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE A NORMA DELL’ART. 8 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012, N. 137

Approvato con delibera del 10 marzo 2014, visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137, espresso dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri del Consiglio
nazionale di disciplina dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005,
n. 30 in attuazione dell’art. 8, commi 7 e 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Art. 2 – Consiglio nazionale di disciplina
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, presso il Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti in proprietà industriale è istituito il Consiglio nazionale di disciplina.
2. Il Consiglio nazionale di disciplina è composto da 8 membri, 5 effettivi e 3 supplenti.
3. I membri del Consiglio sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano, ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco
predisposto dallo stesso Consiglio dell’Ordine nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e all’art.
3.
4. L’elenco di cui al comma 3 è composto da un numero di nominativi doppio rispetto a quelli che
dovranno essere nominati quali membri effettivi e supplenti del Consiglio nazionale di disciplina, fermo
restando che i soggetti indicati devono rispondere alle condizioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4.
5. Dal sessantesimo al quindicesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio nazionale dell’Ordine
sono aperti i termini per l’iscrizione nell’elenco dei nominativi che si candidano quali componenti il
Consiglio nazionale di disciplina. L’elenco dei candidati è prontamente comunicato agli iscritti attraverso il
sito del Consiglio dell’Ordine.
6. Entro trenta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell’Ordine eletto predispone l’elenco dei candidati
selezionati tra coloro che si erano dichiarati disponibili, e che abbiano i requisiti di cui all’art. 3 e attitudine
alla funzione da svolgere, inviando prontamente l’elenco al Presidente del Tribunale per la nomina.
7. Il Consiglio nazionale di disciplina resta in carica per la stessa durata del Consiglio dell’Ordine e viene
insediato con separata procedura e verbale non appena ricevuta notizia della nomina da parte del
Presidente del Tribunale.
8. Alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio nazionale di disciplina venuti a mancare per
dimissioni o qualsiasi altra causa, si provvede con il membro supplente che risulta come primo nella lista
di nomina disposta dal Presidente del Tribunale. Qualora non vi siano membri supplenti, il presidente del
Consiglio dell’Ordine procederà prontamente alla predisposizione di una nuova lista dei nominativi,
secondo le regole che precedono, da trasmettere al Presidente del Tribunale.
9. In caso di astensioni o ricusazioni relative ad un singolo procedimento, il presidente del Consiglio
nazionale di disciplina provvede tempestivamente ad integrare, per detto singolo procedimento, il
Consiglio di disciplina con i relativi membri supplenti seguendo la procedura di cui al comma 8.
Art. 3 – Cause di incompatibilità e requisiti di onorabilità e professionalità
1. La carica di membro del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio
dell’Ordine, nonché con qualsiasi altra carica ricoperta in seno ad un altro Ordine o Collegio di altro
ordinamento professionale.
2. Non sono eleggibili o, se eletti nel Consiglio di disciplina, decadono immediatamente dalla carica, gli
iscritti all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale che risultino:
- aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per
un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione ovvero contro la fede
pubblica ovvero contro il patrimonio ovvero contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica
ovvero per un delitto in materia tributaria oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
qualsiasi delitto non colposo;
- essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver subito la sanzione della censura nei due anni precedenti o la sospensione per non più di 20 giorni
nei cinque anni precedenti o la sospensione per un periodo superiore a 20 giorni;
- in caso di decadenza ad elezione avvenuta, essi sono sostituti con la procedura di cui all’art. 2, comma
8.
3. Possono iscriversi per concorrere alla nomina di membro del Consiglio di disciplina gli iscritti all’Albo
da almeno cinque anni.
4. All’atto della candidatura, l’iscritto deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di non trovarsi in alcune
delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2 e di:
- di non avere legami di parentela o affinità entro il quarto grado o di coniugio con altro professionista
eletto nel Consiglio nazionale dell’Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine oppure di non
avere legami continuativi, sulla base di altre tipologie contrattuali, rilevabili anche di fatto, con lo stesso
Studio cui appartiene altro professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine.
Art. 4 – Procedure e funzionamento del Consiglio nazionale di disciplina
1. Il Consiglio nazionale di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione
all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo.
2. Il Consiglio nazionale di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa
ed operativa, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale e delle altre disposizioni
di legge e regolamentari applicabili in materia.
3. I compiti di segreteria e di assistenza alle attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale
del Consiglio dell’Ordine.
4. Ai componenti del Consiglio di disciplina non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di
viaggio ove il proprio domicilio professionale si trovi ad una distanza dalla città ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine, o dove si svolga la riunione, maggiore di 50 km.
Art. 5 – Norme transitorie
1. Fino all’insediamento del Consiglio nazionale di disciplina, le funzioni disciplinari restano interamente
regolate dalla disposizioni previgenti.
2. I procedimenti disciplinari iniziati prima dell’insediamento del Consiglio nazionale di disciplina sono
conclusi sulla base delle disposizioni previgenti.
3. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, la procedura di candidatura e invio al
Presidente del Tribunale dei candidati di cui all’art. 2, comma 6, relativa alla nomina dei componenti del
primo Consiglio di disciplina ha luogo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le
candidature presentate vengono pubblicate sul sito dell’Ordine.
4. I componenti del primo Consiglio di disciplina eletto sulla base di quanto disposto al comma 3
rimangono in carica fino alla scadenza del corrente Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà
industriale.
Art. 6 – Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it) e sul sito dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
(www.ordine-brevetti.it). E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

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