

Nuovo Ordinamento Professionale
La legge istitutiva dell'Ordine,
emanata originariamente con D.M. 3 aprile 1981 e modificata con Decreto 30 maggio 1995, n.342,
è stata ora sostituita con il:
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.52 del 4 marzo 2005 - Supplemento ordinario
n.28.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 201.
Rappresentanza
- Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario
abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
- La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo'
farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
- L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi
carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
- Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
- Il mandato puo' anche essere conferito a cittadini dell'Unione
europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei
mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti
all'Albo italiano dei consulenti in proprieta' industriale,
riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove
essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che
nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo
professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella
lingua originale, e che l'attivita' di rappresentanza dei propri
mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il
mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della
qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio
dell'ordine, cui spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza
professionale previste in questo articolo.
- Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.
Art. 202.
Albo dei consulenti
- Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
- L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
- Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
- La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione
- Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro
di essa, il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo
207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
- L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su
presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
- I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano
l'attivita' di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano
automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprieta'
industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza
degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio
dell'ordine.
- I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero
domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono
tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell'attivita'
- Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo
nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo
nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni
possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
- Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di
qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla
materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
- Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
- Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se
l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.
Art. 205.
Incompatibilita'
- L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio
pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,
sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e
dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di
giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
- L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo
restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
- I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano
la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti
o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,
possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui
organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o
consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti
sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.
Art. 206.
Obbligo del segreto professionale
- Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del
codice di procedura penale.
Art. 207.
Esame di abilitazione
- L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita'
produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,
designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la
professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla
lettere b), c) e d), se impossibilitati.
- E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
- la laurea o un titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero;
- un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
- E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
- Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il
candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
- L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del
candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
- L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 208.
Esonero dall'esame di abilitazione
- Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero delle attivita' produttive, abbiano prestato
servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
- Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione
brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
- L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o
impresa da cui dipende.
- La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 210.
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
- Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di
cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti
dall'articolo 205;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
- Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di
nuovo esame.
- Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto
dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle
misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo
IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della
revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento
entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data
dell'accertato adempimento.
Art. 211.
Sanzioni disciplinari
- I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due
anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita'
professionale.
Art. 212.
Assemblea degli iscritti all'Albo
- L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del
Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli
iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la
presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a
maggioranza assoluta dei voti.
- Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
- Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 213.
Compiti dell'assemblea
- L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese
di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello
consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per
l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione
deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
- L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda
per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.
Art. 214.
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
- I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente
espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non
superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
- Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che
esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto
componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
- Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
- Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 215.
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
- L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un
Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri
con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A
sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della
scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che,
dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
- In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
- Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. In materia
disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di
almeno tre quarti dei componenti
Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
- Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un
presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti
i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui
conferite dal presente codice.
- Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
- Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice
presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o
impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
- Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle
iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire
nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio
della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il
miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le
istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o
che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine,
scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
- I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono
per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
- Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
- In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.
Art. 219.
Sedute del Consiglio dell'ordine
- Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Art. 220.
Procedimento disciplinare
- Quando perviene notizia di fatti che possono condurre
all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.
- Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
- Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia
dimostrato un legittimo impedimento.
- La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
- I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i
motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di
procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
- In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
- Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
- Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
- Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo'
ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 222.
Tariffa professionale
- Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma
1, lettera d).
- Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento
professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale.