IL DIRETTORE GENERALE
per la proprieta' industriale
Ufficio italiano brevetti e marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e
seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30» e, in particolare, l'art. 64;
Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102, contenente Modifiche al
Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante:
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2023 con il quale e' stato affidato al dott. Antonio Lirosi
l'incarico di direzione della Direzione generale per la proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e del Ministero
delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie a
semiconduttori (di seguito: brevetti) per l'anno 2026;
Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e
il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale in
ordine alla sessione di esami di cui al precedente punto e, in
particolare, acquisita l'indicazione dell'ordine relativa al
contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle somme sborsate
per l'organizzazione dell'esame e per i compensi ai commissari
d'esame;
Visto il decreto del direttore generale per la proprieta'
industriale del 23 aprile 2024, con il quale, ai sensi dell'art. 207
del Codice della proprieta' industriale, e' stata nominata, per la
durata di tre anni, la commissione d'esame per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie a
semiconduttori;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30.
Art. 2
1. L'esame di abilitazione consiste in:
a) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
I. nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della
concorrenza, di procedura civile; di chimica, o meccanica o
elettricita';
II. diritto dei brevetti per invenzione e per modello di
utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso
e trasferimento, nonche' normativa sull'ordinamento professionale e
sul codice deontologico;
III. diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia
di proprieta' industriale;
IV. elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
V. almeno una lingua scelta dal candidato fra inglese,
tedesco o francese.
Art. 3
1. La prova scritta si terra' il 25 giugno 2026 a Milano, presso
la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.
Art. 4
1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del
presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere
presentate al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale - piazza Bottini n. 1 - 20133 Milano - entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere spedite
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC
dell'ordine: ordine-brevetti@pec.it
3. La firma in calce alla domanda non necessita di
autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione
domande prive di sottoscrizione.
Art. 5
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare
situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1192, n. 104.
Art. 6
1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere
corredate dalla documentazione comprovante il fatto che il candidato
possiede i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo
n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti
documenti:
a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto dello stesso livello di formazione, a
condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia
indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente
in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e
modelli industriali;
b) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del
tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei
tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, il certificato stesso e'
sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il
completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, dopo le
verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame con
riserva;
c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1,
Milano - IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale «contributo esame a nome...»).
2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo
conseguito ovvero all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana,
con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il controllo
della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere
disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai
controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei
titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte del Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale tramite
raccomandata A/R o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilita'
penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato
dichiarazioni false.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy per le finalita' di
gestione dell'esame e saranno trattati, anche successivamente, per le
finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'albo
dei consulenti in proprieta' industriale.
Art. 7
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
2. La prova orale non si intende superata se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Art. 8
1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima a cura del
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su
indicazione della commissione esaminatrice.
Art. 9
1. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dell'albo, dovranno presentare al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
un'istanza in bollo, accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' gli altri documenti che
saranno richiesti dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
Art. 10
1. La commissione esaminatrice e' quella, come indicato nelle
premesse, nominata, ai sensi dell'art. 207 del Codice della
proprieta' industriale, con decreto del direttore generale per la
proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 23
aprile 2024.
Art. 11
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito istituzionale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Roma, 15 dicembre 2025
Il direttore generale: Lirosi