MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

CONCORSO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione  di
  consulenti in proprieta' industriale, in materia  di  brevetti  per
  invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove  varieta'
  vegetali e topografie a semiconduttori, per l'anno 2026. 
(GU n.3 del 13-1-2026)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la proprieta' industriale 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante:
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e
seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» e, in particolare, l'art. 64; 
    Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102,  contenente  Modifiche  al
Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  7  agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della  riforma  degli  ordinamenti
professionali»; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  recante:
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016»; 
    Visto  il  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24  marzo
2012, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174, recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2023 con il quale e' stato affidato al dott. Antonio  Lirosi
l'incarico di direzione della Direzione generale  per  la  proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  e  del  Ministero
delle imprese e del made in Italy; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   10   gennaio   2024,   recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale
del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    Ritenuto di dover indire una sessione di  esami  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in  materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli  di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e  topografie  a
semiconduttori (di seguito: brevetti) per l'anno 2026; 
    Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi  e
il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale  in
ordine alla sessione di esami  di  cui  al  precedente  punto  e,  in
particolare,  acquisita   l'indicazione   dell'ordine   relativa   al
contributo da chiedere ai candidati a ristoro  delle  somme  sborsate
per l'organizzazione  dell'esame  e  per  i  compensi  ai  commissari
d'esame; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  proprieta'
industriale del 23 aprile 2024, con il quale, ai sensi dell'art.  207
del Codice della proprieta' industriale, e' stata  nominata,  per  la
durata  di  tre  anni,  la  commissione  d'esame  per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in  materia  di  brevetti  per  invenzioni,  modelli  di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e  topografie  a
semiconduttori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione  brevetti  -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30. 
                               Art. 2 
 
    1. L'esame di abilitazione consiste in: 
      a) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione  o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale; 
      b) una prova orale sulle seguenti materie: 
        I. nozioni di diritto pubblico e privato,  di  diritto  della
concorrenza,  di  procedura  civile;  di  chimica,  o   meccanica   o
elettricita'; 
        II. diritto dei brevetti per  invenzione  e  per  modello  di
utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso
e trasferimento, nonche' normativa sull'ordinamento  professionale  e
sul codice deontologico; 
        III. diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia
di proprieta' industriale; 
        IV. elementi di diritto comparato in  materia  di  proprieta'
industriale; 
        V. almeno  una  lingua  scelta  dal  candidato  fra  inglese,
tedesco o francese. 
                               Art. 3 
 
    1. La prova scritta si terra' il 25 giugno 2026 a Milano,  presso
la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale a ciascun candidato, con  un  preavviso  di
almeno quindici giorni. 
                               Art. 4 
 
    1. Le domande di ammissione  all'esame  di  cui  all'art.  1  del
presente  decreto,  redatte  in  carta  semplice,   dovranno   essere
presentate al Consiglio  dell'Ordine  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale - piazza Bottini n. 1 - 20133 Milano - entro  il  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma; a tal fine  fanno  fede  il  timbro  e  la  data
dell'ufficio postale accettante. Le domande  possono  essere  spedite
anche tramite posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo  PEC
dell'ordine: ordine-brevetti@pec.it 
    3.  La  firma  in   calce   alla   domanda   non   necessita   di
autenticazione;  non  verranno,  tuttavia,  prese  in  considerazione
domande prive di sottoscrizione. 
                               Art. 5 
 
    1. I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda l'ausilio necessario in relazione  alla  propria  particolare
situazione, nonche' l'eventuale  esigenza  di  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento delle prove d'esame. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1192, n. 104. 
                               Art. 6 
 
    1.  Le  domande,  a  pena  di  inammissibilita',  devono   essere
corredate dalla documentazione comprovante il fatto che il  candidato
possiede i requisiti previsti dall'art. 207 del  decreto  legislativo
n. 30/2005 e ad esse dovranno  essere  uniti,  pertanto,  i  seguenti
documenti: 
      a) diploma di laurea o  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un  paese  membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato  abbia
seguito con successo un  ciclo  di  studi  post-secondari  di  durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale,  in  una
universita' o in un istituto dello stesso livello  di  formazione,  a
condizione, in  tale  ultimo  caso,  che  il  ciclo  di  studi  abbia
indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente
in proprieta' industriale  in  materia  di  brevetti  d'invenzione  e
modelli industriali; 
      b) il certificato  rilasciato  dal  Consiglio  dell'Ordine  dei
consulenti in proprieta' industriale sul positivo  completamento  del
tirocinio  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7,  del  regolamento  dei
tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine  dei  consulenti  in
proprieta'                                                industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti).     Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il  tirocinio  sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e  la  data
di  svolgimento  della  prova  scritta,  il  certificato  stesso   e'
sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il
completamento del periodo di tirocinio. In  tal  caso,  il  Consiglio
dell'Ordine  dei  consulenti  in  proprieta'  industriale,  dopo   le
verifiche  del  caso,  potra'  disporre  l'ammissione  all'esame  con
riserva; 
      c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al  Consiglio  dell'Ordine  dei
consulenti in proprieta' industriale, presso  Unicredit,  agenzia  1,
Milano - IBAN: IT 08 M 02008  09455  000100063500  (specificare  come
causale «contributo esame a nome...»). 
    2. In luogo dei documenti di cui  al  precedente  punto  1)  puo'
essere prodotta autocertificazione riferita al diploma  o  al  titolo
conseguito ovvero all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana,
con l'indicazione della data e  dell'istituto  universitario  che  ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il  controllo
della validita' dei titoli che vengono  autocertificati  puo'  essere
disposto  in   qualsiasi   momento,   anche   antecedentemente   allo
svolgimento  delle  prove  d'esame.  In  quest'ultimo  caso,  se  dai
controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei
titoli dichiarati, lo  stesso  viene  escluso  automaticamente  dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata  da  parte  del  Consiglio
dell'Ordine  dei  consulenti  in   proprieta'   industriale   tramite
raccomandata A/R o PEC, ferme restando le  ulteriori  responsabilita'
penali in cui  puo'  incorrere  il  candidato  che  abbia  rilasciato
dichiarazioni false. 
    3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti
presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso  il
Ministero delle imprese e del made  in  Italy  per  le  finalita'  di
gestione dell'esame e saranno trattati, anche successivamente, per le
finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione  nell'albo
dei consulenti in proprieta' industriale. 
                               Art. 7 
 
    1.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. 
    2. La prova orale non si intende superata  se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. 
                               Art. 8 
 
    1. La data e il luogo della prova orale  saranno  comunicati  per
iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima  a  cura  del
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in  proprieta'  industriale,  su
indicazione della commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
    1. Coloro che  avranno  superato  l'esame  di  abilitazione,  per
l'iscrizione nella sezione brevetti dell'albo, dovranno presentare al
Consiglio  dell'Ordine  dei  consulenti  in  proprieta'   industriale
un'istanza  in  bollo,  accompagnata  dai  documenti  comprovanti  il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' gli altri documenti  che
saranno  richiesti  dal  Consiglio  dell'Ordine  dei  consulenti   in
proprieta' industriale. 
                               Art. 10 
 
    1. La commissione esaminatrice e'  quella,  come  indicato  nelle
premesse,  nominata,  ai  sensi  dell'art.  207  del   Codice   della
proprieta' industriale, con decreto del  direttore  generale  per  la
proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e  marchi  del  23
aprile 2024. 
                               Art. 11 
 
    1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito istituzionale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
 
    Roma, 15 dicembre 2025 
 
                                        Il direttore generale: Lirosi