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Comunicazioni agli iscritti

I 32/20 - ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA PROROGA TERMINI DI SOSPENSIONE

30 aprile 2020

Si informano gli iscritti che, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute ed inoltrate all'UIBM, l'Ufficio ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 8 aprile, n. 23.
L'UIBM ha precisato che la sospensione dei termini riguarda tutti i procedimenti pendenti.

Per i procedimenti pendenti già alla data di entrata in vigore della sospensione, quindi prima del 23 febbraio, i termini continueranno a decorrere, per la parte rimanente, a partire dal 16 maggio p.v..

Relativamente ai bollettini ufficiali dei marchi, per le pubblicazioni avvenute durante il periodo di sospensione, e dunque dal 23 febbraio al 15 maggio, il termine di cui all’art. 176 CPI inizierà a decorrere dal 16 maggio p.v..

Infine, per quanto attiene al mantenimento in vita dei titoli già registrati o concessi e il rinnovo dei marchi, con scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, l'Ufficio chiarisce che per essi è disposta l'estensione della validità fino al 15 giugno.

Di conseguenza, se il termine normale di scadenza del titolo dovesse ricadere tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il mantenimento in vita potrà essere adempiuto entro il 30 giugno 2020, salvo il periodo di mora per i successivi 6 mesi.

Resta fermo il principio secondo cui laddove il termine di scadenza normale fosse anteriore al periodo 31 gennaio - 15 aprile, si applicheranno le disposizioni dell'art. 227 CPI, secondo le quali è ammesso il pagamento di quanto dovuto per il mantenimento in vita e il rinnovo di titoli di proprietà industriale anche nei 6 mesi successivi al termine di scadenza con l'applicazione di un diritto di mora.  
 

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