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Comunicazioni agli iscritti

I 39/20 - CHIARIMENTI DELL’UIBM SULL’ESTENSIONE DI VALIDITA’ DEI TITOLI - TERMINE DI MORA - PRIORITA’

4 giugno 2020

Si informano gli iscritti che il Consiglio, a seguito delle ulteriori istanze presentate dagli iscritti, ha chiesto ulteriori chiarimenti all'UIBM.
L’Ufficio ha chiarito che:
1.    ove la scadenza di un termine di MORA di un titolo P.I. ricada nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, ad esso sarà applicabile la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020  ex art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n.23, pertanto tale termine ricomincerà a decorrere dal 16 maggio 2020 per la parte residua;  
2.    ove la scadenza NATURALE di un titolo P.I. ricada nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ad esso sarà applicabile la previsione dell'estensione della validità prevista dall'art. 103, 2 comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificata dalla Legge di Conversione 24 aprile 2020,n.27, secondo la quale il titolo sarà rinnovabile entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (al momento prevista per il 31 luglio 2020).
 


Si informano gli iscritti che il Consiglio, a seguito delle ulteriori istanze presentate dagli iscritti, ha chiesto ulteriori chiarimenti all'UIBM.

L’Ufficio ha chiarito che:

1.    ove la scadenza di un termine di MORA di un titolo P.I. ricada nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, ad esso sarà applicabile la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020  ex art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n.23, pertanto tale termine ricomincerà a decorrere dal 16 maggio 2020 per la parte residua;  
2.    ove la scadenza NATURALE di un titolo P.I. ricada nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ad esso sarà applicabile la previsione dell'estensione della validità prevista dall'art. 103, 2 comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificata dalla Legge di Conversione 24 aprile 2020,n.27, secondo la quale il titolo sarà rinnovabile entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (al momento prevista per il 31 luglio 2020).

L’Ufficio ha inoltre precisato che, ove la cessazione dello stato di emergenza fosse confermata per il 31 luglio 2020, per tutti i titoli P.I. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, sebbene i 90 giorni di cui al punto 2) scadano il 29 ottobre 2020, detti titoli saranno rinnovabili (senza mora) fino al 31 ottobre 2020 (con mora fino al 30 aprile 2021).

Inoltre, essendo tale ultima previsione riferibile ai titoli P.I. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, l’UIBM ha confermato che la predetta previsione sarà applicabile a tutti i titoli P.I. la cui scadenza decorreva dal 1 gennaio 2020  (a titolo esemplificativo ad un marchio, la cui scadenza naturale per il rinnovo era prevista per il 20 gennaio 2020, sarà applicabile l’estensione della validità di cui sopra e sarà possibile rinnovarlo senza mora sino al 31 ottobre 2020 e con mora sino al 30 aprile 2021).

Da ultimo, in merito alla priorità, l'Ufficio ha precisato che "il termine (un anno per brevetti, 6 mesi per marchi e disegni) è previsto dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi del 1883 sulla proprietà industriale; trattandosi, dunque, di un termine stabilito da un accordo internazionale, non può considerarsi assoggettato alla sospensione prevista dal legislatore nazionale; anche negli altri Paesi aderenti peraltro non è prevista sospensione di tale termine. L'unico rimedio al riguardo può essere la reintegrazione, per la quale l'art. 193 comma 5 CPI detta regole specifiche in caso di mancata osservanza del termine di priorità".

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