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Comunicazioni agli iscritti

I 44/23 - AGGIORNAMENTI NORMATIVI SUGLI ALBI DEI CTU

6 ottobre 2023

La riforma Cartabia, fra le varie cose, ha aggiornato la normativa che regola la creazione e la tenuta degli Albi CTU presso i Tribunali e l’elenco unico nazionale. Qui di seguito vi offriamo una breve sintesi sulle due principali innovazioni che riguardano gli iscritti al nostro Ordine, riservandoci di fornirvi ulteriori aggiornamenti quando si rendessero disponibili.

La prima innovazione, entrata in vigore il 28.2.2023, deriva dalla modifica dell’art. 18 Disp. Att. c.p.c. e prevede che il comitato di tenuta dell’Albo CTU debba revisionare l’albo ogni due anni ed eliminare i consulenti che non hanno più i requisiti previsti.

In base a questa norma alcuni Tribunali hanno già avviato la procedura di revisione, inviando comunicazioni ai consulenti già iscritti negli albi e chiedendo di confermare la sussistenza dei requisiti (previsti dalla normativa precedente).

I consulenti sono tenuti a rispondere a queste comunicazioni entro i termini indicati, pena l’eliminazione dall’Albo. Altri Tribunali non hanno ancora cominciato la revisione dell’Albo CTU e ipotizzano di farlo non appena tutta la riforma sarà in opera, in particolare quando saranno emanate le ‘specifiche tecniche’ previste all’art. 8.3 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 109. Nulla vieta ai consulenti, ai sensi dell’art. 10.1 del citato Decreto, di comunicare in maniera spontanea al Tribunale il mantenimento dei propri requisiti nonché la categoria di specializzazione specifica (conformemente alla Tabella A del citato Decreto) in cui dovrebbe confluire. E’ comunque opportuno segnalare che non è previsto esplicitamente alcun termine per il completamento della revisione dell’Albo, per cui ciascun Tribunale potrà metterlo in atto nei tempi che riterrà più appropriati, compatibilmente con il limite biennale previsto dalla norma.

La seconda innovazione, entrata in vigore il 28.8.2023 proprio in conseguenza del citato Decreto (così come previsto dall’emendato art. 13 Disp. Att. c.p.c.), stabilisce i nuovi requisiti che devono soddisfare i consulenti inseriti nell’Albo, in particolare coloro che richiedano un nuovo inserimento e non siano già iscritti alla data del 28.8.2023 (si veda art. 10.2 del Decreto).

Le domande di iscrizione potranno essere presentate solo tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno (art. 5.5). L’elenco dei nuovi requisiti è deducibile dagli artt. 4 e 5 e prevede, tra le altre cose, (i) l’indicazione della categoria di specializzazione (selezionata dalla Tabella A annessa al Decreto) che non necessariamente coincide con quelle già esistenti nei precedenti Albi, (ii) la dimostrazione di eventuali corsi di formazione volti ad  acquisire adeguate competenze anche nell'ambito  della  conciliazione, e (iii) la dichiarazione di regolarità  con  gli  obblighi  di formazione professionale  continua.

La norma non è del tutto chiara sui requisiti che devono soddisfare i consulenti già iscritti, in occasione della revisione dell’Albo: tuttavia l’interpretazione di alcuni Tribunali che il Consiglio ha avuto modo di consultare sino ad ora sembra essere che i consulenti già iscritti debbano soddisfare i requisiti previgenti e solo dimostrare il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua (seconda parte dell’art. 10.1), mentre debbano produrre nuova documentazione secondo gli artt. 4 e 5 se dovessero chiedere di essere inseriti in ulteriori categorie di specializzazione (art. 6.3 e prima parte dell’art. 10.1).

Il Consiglio dell’Ordine si sta fattivamente adoperando per ottenere ulteriori informazioni e valutare i protocolli che i vari Tribunali emaneranno nei prossimi mesi, auspicando una convergenza interpretativa a livello nazionale. Non appena possibile, verranno anche favorite e promosse attività di formazione congruenti.

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