Salva l’applicazione delle norme di legge in materia, il presente regolamento disciplina ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera p-bis d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (“Codice della proprietà industriale” - il “Codice”) il Registro dei tirocinanti (il “Registro”) e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di consulente in proprietà industriale ex art. 207 del Codice.
1. Il tirocinio professionale è il periodo durante il quale l'Iscritto al Registro (lo “Iscritto”) cura la propria formazione culturale e professionale acquisendo i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
2. Il soggetto presso cui l'Iscritto svolge il tirocinio professionale ne cura la preparazione, contribuendo così alla formazione di un consulente in proprietà industriale preparato e correttamente motivato.
1. Il Registro è istituito presso l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (lo “Ordine”) ed è costituito da due sezioni:
a) la sezione brevetti, nella quale è iscritto chi svolge il tirocinio professionale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori;
b) la sezione marchi, nella quale è iscritto chi svolge il tirocinio professionale in materia di disegni e modelli, marchi, altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
1. La domanda diretta ad ottenere l’iscrizione al Registro è indirizzata all’Ordine e contiene:
a) l’indicazione delle generalità del richiedente e del titolo di studio conseguito;
b) l’indicazione della o delle sezioni del Registro cui si chiede l’iscrizione;
c) l’indicazione della società, dell'ufficio o del servizio specializzato in proprietà industriale presso i quali si intende svolgere il tirocinio professionale;
d) la dichiarazione di disponibilità della persona che sovrintende allo svolgimento del tirocinio professionale (la “Persona di Riferimento”), scelta fra un mandatario abilitato o un responsabile della società, ufficio o servizio specializzato di cui alla precedente lettera c) includente l’indicazione della data di inizio del tirocinio;
e) la dichiarazione di svolgimento, durante il tirocinio, di diversa e concomitante attività lavorativa, indicandone giorni e orari, ai fini delle valutazioni circa lo svolgimento effettivo di un idoneo tirocinio.
2. Ferma l’esigenza di un tirocinio effettivo e idoneo, l’Iscritto può scegliere di svolgere il tirocinio professionale presso più soggetti di cui alla lett. d) del precedente comma, precisandone modalità e orari. In questo caso la dichiarazione di cui alla lett. d) del precedente comma è resa da tutte le Persone di Riferimento con le quali l’Iscritto collabora ai fini dello svolgimento del tirocinio.
3. Il Consiglio dell’Ordine può assumere informazioni dalle Persone di Riferimento, presso cui l’Iscritto svolge il tirocinio professionale, per vagliarne l’effettività, la continuità e la compatibilità con un’eventuale concomitante attività lavorativa o altro tirocinio professionale.
4. Se l’Iscritto intende continuare il tirocinio professionale presso una società, ufficio o servizio specializzato oppure con una Persona di Riferimento diversi da quelli dichiarati in sede di iscrizione, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine entro un mese dalla modifica, allegando:
a) l'attestazione dell'avvenuta cessazione del tirocinio presso la precedente Persona di Riferimento, da questi sottoscritta;
b) la dichiarazione di cui alla lett. d), comma 1 del presente articolo rilasciata dalla nuova Persona di Riferimento attestante la data di inizio della collaborazione.
5. Al Consiglio dell'Ordine è riservata la valutazione della sussistenza dei titoli e delle condizioni per la valida iscrizione al Registro, dell’idoneità a garantire l’adeguata formazione professionale delle strutture presso le quali l’Iscritto svolge il tirocinio e, se del caso, di negare l'iscrizione al Registro, o di revocarla, se l’iscrizione stessa sia già stata concessa.
6. Anche dopo l’ammissione all’esame di abilitazione, e sino al superamento di esso, l’Iscritto rimane iscritto al Registro.
1. Il tirocinante è iscritto al Registro dalla data di inizio del tirocinio professionale dichiarata nella domanda di iscrizione del precedente art. 3, comma 1, lett. d), se essa è presentata entro un mese dall’inizio del tirocinio. Diversamente la data di iscrizione coincide con quella di trasmissione al Consiglio dell’Ordine della domanda.
2. Per il raggiungimento del periodo di due anni di tirocinio professionale necessari all’ammissione al conseguente esame di abilitazione sono cumulabili anche periodi separati purché fra gli uni e gli altri non decorrano complessivamente più di tre anni, ferma la necessità della continuativa e regolare iscrizione al Registro.
3. L’Iscritto comunica all’Ordine l’eventuale sospensione del periodo di tirocinio e dà notizia della sua ripresa. Entrambe le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche dalla Persona di Riferimento.
4. In presenza di un tirocinio svolto a tempo parziale, il compimento dei due anni di tirocinio professionale effettivo di cui all’art. 207, comma 2, lettera b) del Codice, sarà determinato in modo proporzionale, assumendo come riferimento del biennio di effettivo tirocinio quello svolto per un tempo di quaranta ore settimanali.
La Persona di Riferimento da individuare entro il soggetto presso il l’Iscritto svolge il tirocinio è responsabile della sua formazione professionale e allo scopo:
a) ne sovrintende lo svolgimento affinché lo stesso risulti effettivo, continuo e proficuo;
b) al termine di ogni semestre di tirocinio ne attesta lo svolgimento effettivo da parte dell’iscritto; l'infedele dichiarazione costituisce infrazione disciplinare;
c) comunica tempestivamente al Consiglio dell’Ordine eventuali comportamenti dell’Iscritto difformi da quanto dichiarato nella domanda di iscrizione al Registro;
d) informa l’Iscritto dei principi e dei doveri del Codice deontologico dell’Ordine, al cui rispetto sono entrambi tenuti;
e) segnala al Consiglio eventuali comportamenti dell’Iscritto contrari al Codice deontologico; la mancata comunicazione costituisce infrazione disciplinare per il professionista.
1. Il tirocinio deve svolgersi con professionalità, effettività, continuità, assiduità, affidabilità, riservatezza, dignità e diligenza.
2. L’Iscritto:
a) cura la propria formazione professionale collaborando, sotto la supervisione della Persona di Riferimento, allo svolgimento delle quotidiane attività professionali;
b) è tenuto ad una frequentazione della struttura/e presso cui compie il tirocinio, che deve essere preferibilmente quotidiana e a tempo pieno e, in caso di tirocinio a tempo parziale, complessivamente non inferiore a 10 ore settimanali;
c) è tenuto all'aggiornamento professionale e allo studio individuale delle materie inerenti il tirocinio professionale.
1. All’Iscritto è assegnato nel luogo di lavoro uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato per lo svolgimento della propria attività.
2. L’Iscritto ha diritto a momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale, anche in vista dell'esame di abilitazione, nonché ad assentarsi dalla struttura presso cui svolge il tirocinio per partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione professionale, purché ciò non interferisca con l’ordinato espletamento delle attività della struttura.
3. All’Iscritto può essere riconosciuto un compenso equo e proporzionato per la sua attività di collaborazione professionale, fermo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
1. La frequenza con profitto di un corso di formazione in materia di marchi o brevetti consente di ridurre il periodo di tirocinio professionale a diciotto mesi, ex art. 207 comma 4 del Codice. Questa riduzione deve essere intesa nel senso che il tirocinio professionale non può essere inferiore a diciotto mesi e che agli stessi può aggiungersi il periodo di frequenza del corso di formazione non inferiore a sei mesi, purché effettivi e continui.
2. Il Consiglio dell'Ordine valuta discrezionalmente l’ascrivibilità di ciascun corso fatto valere dall’interessato ai corsi che possano assicurare il beneficio di cui all’art. 207 del Codice, ovvero, al di fuori del riconoscimento del titolo a ottenere questo beneficio, comunque la possibilità di considerare il periodo del corso totalmente o parzialmente utile ai fini dell’integrazione del tirocinio.
1. Uno o più periodi di tirocinio professionale in Italia possono essere sostituiti, sino ad una durata complessiva massima di sei mesi, da uno o più periodi di tirocinio di pari durata svolti all'estero presso una società, un ufficio o un servizio specializzato in proprietà industriale. Ai fini del presente comma, ciascun periodo di tirocinio all’estero deve, per poter essere computato, durare almeno un mese.
2. A tal fine, l’Iscritto chiede l'autorizzazione preventiva al Consiglio dell'Ordine, allegando:
a) il programma dell'attività che andrà a svolgere nella struttura di destinazione;
b) il parere favorevole della Persona di Riferimento in Italia;
c) la dichiarazione di disponibilità della Persona di Riferimento all’estero che accoglie l’Iscritto.
3. L’Iscritto svolge all'estero l'attività di tirocinio professionale con gli stessi caratteri di effettività, serietà e diligenza previsti nel presente regolamento.
4. La Persona di Riferimento presso cui l’Iscritto ha svolto il tirocinio è tenuta ad attestare l’assidua frequentazione della sua struttura da parte dell’iscritto.
5. La dichiarazione del precedente punto 2, lettera c), e l’attestazione del precedente punto 4, se redatte in lingua estera diversa da inglese, francese o tedesco, sono corredate da traduzione in lingua italiana.
1. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre di tirocinio, computato dalla data dell’iscrizione, l’Iscritto presenta all’Ordine una sintetica ma esauriente relazione, redatta preferibilmente su modulo predisposto dall’Ordine, sulle attività professionali svolte, indicando le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del precedente semestre di tirocinio, compresi le domande, le istanze e gli atti alla cui redazione e/o trattazione ha partecipato.
2. Nel caso di iscrizione simultanea alla sezione brevetti ed alla sezione marchi del Registro, nella propria relazione l’Iscritto individua precisamente le attività pertinenti l’una e l’altra materia, dando conto anche della relativa suddivisione delle ore di attività.
3. La relazione è sottoscritta dall’Iscritto e dalla Persona o dalle Persone di Riferimento, che ne attestano la veridicità. L'infedele attestazione della collaborazione costituisce infrazione disciplinare.
4. In caso di omessa presentazione della relazione nel termine previsto al comma 1, il Consiglio dell'Ordine dispone la sospensione dal Registro, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di tirocinio fino alla data in cui la relazione rispondente alle disposizioni di questo Regolamento viene presentata. Il periodo di sospensione non è valido per il raggiungimento dei due anni di tirocinio professionale.
5. Il Consiglio dell’Ordine può convocare l’Iscritto per un colloquio volto a valutare l’effettività dello svolgimento del tirocinio professionale, alla luce di quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al comma 1. Se all’esito del colloquio si accerti la non veridicità della relazione illustrativa o che il semestre di tirocinio sia stato svolto in modo carente, inadeguato o incompleto, il Consiglio non ne riconosce la validità per il computo del biennio di tirocinio professionale.
Il Consiglio dell’Ordine, anche delegando uno o più consiglieri ovvero una commissione costituita allo scopo fra gli iscritti all’Albo dei consulenti, oltre alle verifiche previste al precedente articolo, può in ogni momento accertare con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati dall’Iscritto e/o dalla Persona di Riferimento.
1. I tirocinanti che all'entrata in vigore del regolamento svolgono già il tirocinio professionale, entro sei mesi dovranno iscriversi al Registro provvedendo agli adempimenti previsti all’art. 3. In questo caso, la domanda di iscrizione deve contenere anche una relazione o, se del caso, più relazioni sulle attività svolte nei semestri di tirocinio già maturati, controfirmate alla Persona di Riferimento.
2. Ove, entro il termine di sei mesi di cui al comma 1, venga pubblicato l’avviso di esame previsto dall’art. 207 del Codice, i tirocinanti che abbiano in corso il tirocinio professionale e abbiano maturato i requisiti per l’ammissione all’esame sono dispensati dall’iscrizione al Registro e presentano domanda di ammissione all’esame allegando la documentazione di tirocinio secondo la prassi previgente.
3. Nel caso di cui al comma 2, in caso di mancata ammissione all’esame o mancato superamento dello stesso, il tirocinante dovrà iscriversi al Registro entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di non ammissione all’esame o non superamento di esso.
4. Nel caso di cui al comma 3, il Consiglio può consentire che la dichiarazione prevista all’art. 3, comma 1, lettera d) sia sostituita dalla documentazione presentata per l’ammissione all’esame.
All’Assemblea del 29 febbraio è previsto partecipino, oltre al Direttore Generale dell’UIBM, avv. Gulino, la dott.ssa Guglielmetti, il dott. Scarponi e la dott.ssa Di Cintio,
A partire daIl’assemblea prevista per il 29 febbraio 2012, l’avviso di convocazione sarà inviato alla maggior parte degli iscritti tramite posta elettronica certificata (PEC),
L'UIBM ha fatto presente al Consiglio dell'Ordine che nel formulare le repliche al rapporto di ricerca, laddove le rivendicazioni e/o la descrizione sono modificate,