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Cancellarsi e sospendersi dall’Albo

Si ritiene opportuno ricordare le differenze tra cancellazione e sospensione dall’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale ai sensi dell’Art. 210 CPI, anche in relazione agli effetti del mancato pagamento del contributo annuo di iscrizione.

 

a) Cancellazione

Oltre alle fattispecie di cui ai commi 1a) e 1b) dell’Art. 210 CPI, cioè la cancellazione per il venir meno dei requisiti di iscrizione o per il verificarsi di un caso di incompatibilità, la cancellazione può avvenire su richiesta dell’interessato (comma 1c), il quale può successivamente richiedere la reiscrizione senza necessità di nuovo esame (comma 2).
Per quanto riguarda il versamento del contributo annuo di iscrizione, si noti che se la richiesta di cancellazione viene manifestata nel corso dell’anno, il contributo di iscrizione per quell’anno è comunque dovuto. Esso  non è dovuto solo nel caso in cui l’iscritto chieda la cancellazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Naturalmente il contributo non è dovuto per tutti gli anni nei quali l’iscritto è cancellato dall’albo, ma sarà di nuovo dovuto per l’anno in cui verrà richiesta la reiscrizione.

b) Sospensione

E’ ben noto che il contributo annuale di iscrizione viene determinato ogni anno dall’assemblea degli iscritti, tenuta di regola nel mese di marzo, con richiesta di pagamento che viene inoltrata ad ogni iscritto subito dopo che l’assemblea ha deciso l’ammontare del contributo, con termine per il pagamento di regola fissato al 31 maggio dello stesso anno.

Se l’iscritto non versa il contributo entro il termine previsto, è sospeso dall’esercizio della professione (Art. 210 comma 3 CPI). Durante il periodo di sospensione, diversamente da quanto contraddistingue la cancellazione, si rimane iscritti all’albo e permangono pertanto tutti gli obblighi previsti dalla legge, incluso il pagamento del contributo annuo di iscrizione, l’osservanza del codice di condotta, l’assicurazione obbligatoria, la istituenda formazione continua, ecc. La reintegrazione nell’esercizio della professione comporta quindi il pagamento dei contributi per tutti gli anni nei quali l’iscritto è stato sospeso, a meno che l’iscritto abbia provveduto regolarmente al pagamento degli stessi anche durante il periodo della sospensione.