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Regolamento

 salva l’applicazione delle norme di legge in materia, il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera p-bis d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (ai fini di questo Regolamento, il “Codice della proprietà industriale” o il “Codice”) il registro dei tirocinanti (ai fini di questo Regolamento, il “Registro”) e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale (ai fini di questo Regolamento, il “Tirocinio”) per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice;

il Regolamento si ispira all’esigenza sostanziale di assicurare che, nell’interesse generale, il Tirocinio si svolga con effettività e in modo da assicurare che ne derivi per i futuri iscritti una reale, continua e congrua formazione professionale, che per durata, tempi e modi sia effettivamente professionalizzante e tale da rendere gli interessati, subito dopo il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, in grado di affrontare ogni impegno professionale.

 

Art. 1 (Principi generali)

1. Il Tirocinio è il periodo durante il quale l'iscritto al Registro (ai fini di questo Regolamento, lo “Iscritto”) cura la propria formazione culturale e professionale acquisendo i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione all’interno di una società, di un ufficio o di un servizio specializzato in proprietà industriale (ai fini di questo Regolamento, la “Struttura di Tirocinio”).

2. La persona fisica di riferimento specificamente individuata sotto la cui supervisione l'Iscritto svolge il Tirocinio (ai fini di questo Regolamento, la “Persona di Riferimento”) entro la Struttura di Tirocinio ne supervisiona e cura la preparazione, contribuendo così alla formazione di un consulente in proprietà industriale preparato e seriamente motivato.

3. Salva la speciale disciplina di cui all’art. 4 comma 9, per ciascuna delle sezioni del Registro alla quale si chieda di essere iscritti il Tirocinio deve essere svolto in alternativa:

a) presso una sola Struttura di Tirocinio, con un impegno minimo settimanale di almeno quaranta ore (il “Tirocinio in Struttura Singola”);

b) presso più Strutture di Tirocinio così che, rispettando le seguenti condizioni cumulative, il Tirocinio:

i) ne risulti comportante un impegno minimo settimanale di almeno dieci ore presso ciascuna Struttura di Tirocinio;

ii) in modo che sommando i tempi di Tirocinio svolti presso le diverse Strutture di Tirocinio l’Iscritto raggiunga comunque un impegno totale di almeno quaranta ore settimanali (il “Tirocinio in più Strutture”).

 

Art. 2 (Il Registro)

1.Il Registro è istituito presso l'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale (ai fini di questo Regolamento, lo “Ordine”) ed è costituito da due sezioni:

a) la sezione brevetti, nella quale è iscritto chi svolge il Tirocinio in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori;

b) la sezione marchi, nella quale è iscritto chi svolge il Tirocinio in materia di disegni e modelli, marchi, altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

 

Art. 3 (Iscrizione al Registro)

1. La domanda di iscrizione al Registro, trasmessa con le modalità indicate dal Consiglio dell’Ordine (ai fini di questo Regolamento, il “Consiglio”), è indirizzata all’Ordine stesso e contiene:

a) l’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e telematici) e, salva la previsione dell’art. 4, comma 2, del titolo di studio conseguito;

b) l’indicazione della o delle sezioni del Registro cui è chiesta l’iscrizione;

c) l’indicazione della Struttura di Tirocinio (o delle diverse Strutture di Tirocinio nel caso di Tirocinio in più Strutture) presso le quali si intenda svolgere il Tirocinio;

d) la dichiarazione di disponibilità della Persona di Riferimento all’interno della Struttura di Tirocinio (o delle Persone di Riferimento, in caso di Tirocinio in più Strutture). La Persona di Riferimento, che deve essere mandatario abilitato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo nella sezione o nelle sezioni indicate alla lettera b) del presente comma, sovrintende allo svolgimento del Tirocinio.

e) la dichiarazione di svolgimento, durante il Tirocinio, di diversa e concomitante attività lavorativa, indicandone giorni e orari, ai fini delle valutazioni del Consiglio circa lo svolgimento effettivo di un idoneo Tirocinio comportante in ogni caso il raggiungimento del numero minimo di ore settimanali prescritto dall’art. 1 comma 3 del Regolamento.

2. Il Consiglio può assumere informazioni dalle Persone di Riferimento presso cui l’Iscritto ha dichiarato di svolgere o di aver svolto il Tirocinio, per vagliarne l’effettività, la continuità e la compatibilità con un’eventuale concomitante attività lavorativa o, nel caso di Tirocinio in più Strutture, con il Tirocinio presso altra Struttura di Tirocinio.

3. Se l’Iscritto intende continuare il Tirocinio presso una Struttura di Tirocinio o sotto la supervisione di una Persona di Riferimento diversi da quelli dichiarati in sede di iscrizione, esso deve darne formale preventiva comunicazione al Consiglio allegando:

a) in caso di mutamento della sola Struttura di Tirocinio:

i) la dichiarazione della cessazione del Tirocinio presso la precedente Struttura di Tirocinio, sottoscritta dalla relativa Persona di Riferimento, attestante la data della cessazione stessa;

ii) l’indicazione della nuova Struttura di Tirocinio, sottoscritta dalla Persona di Riferimento, attestante la data di inizio del Tirocinio presso la nuova Struttura di Tirocinio;

b) in caso di modifica della sola Persona di Riferimento:

i) la dichiarazione della cessazione del Tirocinio sotto la supervisione della precedente Persona di Riferimento e da questi sottoscritta, attestante la data della cessazione stessa;

ii) la dichiarazione di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo rilasciata dalla nuova Persona di Riferimento, attestante la data di inizio della funzione di supervisione sul Tirocinio dell’Iscritto;

c) in caso di modifica sia della Struttura di Tirocinio sia della Persona di Riferimento:

i) la dichiarazione della cessazione del Tirocinio presso la precedente Struttura di Tirocinio, sottoscritta dalla relativa Persona di Riferimento, attestante la data della cessazione stessa;

ii) l’indicazione della nuova Struttura di Tirocinio, sottoscritta dalla nuova Persona di Riferimento, attestante la data di inizio della funzione di supervisione sul Tirocinio dell’Iscritto.

4. Al Consiglio è riservata la valutazione della sussistenza dei titoli e delle condizioni per la valida iscrizione al Registro, dell’idoneità a garantire l’adeguata formazione professionale delle Strutture di Tirocinio presso le quali l’Iscritto svolge il Tirocinio e, se del caso, di negare l'iscrizione al Registro o di revocarla, se l’iscrizione stessa sia già stata concessa. La revoca ha effetto dal momento nel quale è pronunciata. La revoca fa salvo il periodo di Tirocinio precedentemente svolto.

5. Anche dopo l’ammissione all’esame di abilitazione, e sino al superamento di esso, l’Iscritto rimane iscritto al Registro.

 

Art. 4 (Durata del Tirocinio)

1. Il Tirocinio ha inizio dalla data di iscrizione nel Registro e dura diciotto mesi. Il Consiglio assicura un celere esame delle domande al fine di una pronta iscrizione.

2. Per i primi sei mesi, in presenza di un’apposita convenzione stipulata tra il Consiglio e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Tirocinio può essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per un periodo di sei mesi, in presenza di un’apposita convenzione stipulata tra il Consiglio e il Ministro per la Pubblica amministrazione, il Tirocinio può essere svolto presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea.

3. Per il raggiungimento del periodo di diciotto mesi di Tirocinio necessario all’ammissione al conseguente esame di abilitazione sono cumulabili anche periodi separati, purché fra gli uni e gli altri non decorrano complessivamente più di nove mesi.

4. L’Iscritto comunica senza ritardo e comunque entro un termine massimo di sette giorni naturali consecutivi dal verificarsi della causa di sospensione all’Ordine l’eventuale sospensione del periodo di Tirocinio e dà notizia della sua ripresa. Entrambe le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche dalla Persona di Riferimento, ovvero, nel caso di Tirocinio in più Strutture, da tutte le relative Persone di Riferimento.

5. In costanza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego o nel privato, la valutazione della possibilità di considerare che il Tirocinio possa essere effettivamente svolto è riservata al Consiglio.

6. L’interruzione del Tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del Tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.

7. Il Consiglio, valutato positivamente il Tirocinio con le modalità di cui all’art. 10 del Regolamento, alla sua conclusione rilascia il relativo certificato di compiuto Tirocinio. Il certificato di compiuto Tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice. Quando il certificato di compiuto Tirocinio perde efficacia, il Consiglio provvede alla cancellazione dell’Iscritto dal Registro.

8.Nell‘ipotesi di cui al comma 7 di questo articolo, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro l’Iscritto può richiedere la re-iscrizione. Esso potrà ottenere un nuovo certificato di compiuto Tirocinio dopo sei mesi di Tirocinio con un impegno settimanale di almeno quaranta ore.

9. Il Tirocinio per coloro che, avendo già compiuto il periodo di Tirocinio nella sezione marchi o nella sezione brevetti del Registro e avendo già superato il conseguente esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, intendano iscriversi in una sezione del Registro diversa da quella in relazione alla quale hanno già svolto il Tirocinio, onde acquisire il titolo di ammissione al relativo esame di abilitazione alla professione di consulente in brevetti o in marchi ex art. 207 del Codice, ha durata di dodici mesi e comporta un impegno minimo settimanale di almeno venti ore. In questo caso, nella domanda di iscrizione al Registro, si dovrà segnalare formalmente il superamento del relativo esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice.

10. Coloro che siano in possesso del certificato di compiuto Tirocinio nella sezione marchi o nella sezione brevetti del Registro e siano in attesa della indizione e del superamento dell’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice che non vi siano già iscritti, possono iscriversi in ogni momento nella sezione del Registro diversa da quella in relazione alla quale hanno già ottenuto il suddetto certificato, secondo il disposto dell’art. 3 comma 1 lettera b) del Regolamento. In questo caso il Tirocinio si svolge con le modalità prescritte all’art. 1 comma 3 del Regolamento fino al termine del mese di Tirocinio in corso all’atto del superamento dell’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice. A partire dal mese di Tirocinio successivo a quello nel corso del quale è stato superato l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, l’Iscritto potrà proseguire il Tirocinio a quest’altra sezione (brevetti o marchi) secondo le modalità di cui al comma 9 di questo articolo.

11. In nessun caso potranno essere sommati tra loro ai fini del computo del Tirocinio, periodi di Tirocinio svolti in sezioni diverse.

 

Art. 5 (Persona di Riferimento responsabile del Tirocinio)

1. La Persona di Riferimento da individuare entro la Struttura di Tirocinio è responsabile della formazione professionale dell’Iscritto e a tal fine:

a) sovrintende lo svolgimento del Tirocinio affinché lo stesso risulti effettivo, continuo e proficuo;

b) al termine di ogni semestre di Tirocinio ne attesta lo svolgimento effettivo da parte dell’Iscritto; l'infedele dichiarazione costituisce infrazione disciplinare;

c) comunica direttamente e tempestivamente al Consiglio eventuali comportamenti dell’Iscritto difformi da quanto dichiarato nella domanda di iscrizione al Registro;

d) informa l’Iscritto dei principi e dei doveri del Codice deontologico dell’Ordine, al cui rispetto sono entrambi tenuti;

e) segnala direttamente al Consiglio eventuali comportamenti dell’Iscritto contrari al Codice deontologico; la mancata comunicazione costituisce infrazione disciplinare per il professionista.

2. La Persona di Riferimento non può assumere questa funzione per più di tre Iscritti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio sulla base di criteri concernenti l’attività professionale della Persona di Riferimento stessa e la sua organizzazione, stabiliti con regolamento dal Consiglio previo parere vincolante del Ministro vigilante ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

 

Art. 6 (Modalità di svolgimento del Tirocinio)

1. Il Tirocinio deve svolgersi con professionalità, effettività, continuità, assiduità, affidabilità, riservatezza, dignità e diligenza.

2. L’Iscritto:

a) cura la propria formazione professionale collaborando, sotto la supervisione della Persona di Riferimento, allo svolgimento delle quotidiane attività professionali;

b) è tenuto a una frequentazione della Struttura di Tirocinio (o delle Strutture di Tirocinio, in caso di Tirocinio in più Strutture) complessivamente non inferiore al numero di ore settimanali indicato dall’art. 1 comma 3 del Regolamento, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 comma 9 del Regolamento;

c) è tenuto all'aggiornamento professionale e allo studio individuale delle materie inerenti il Tirocinio.

 

Art. 7 (Diritti dell'Iscritto)

1. All’Iscritto è assegnato in ciascuna Struttura di Tirocinio uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato per lo svolgimento della propria attività.

2. L’Iscritto ha diritto a momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale, anche in vista dell'esame di abilitazione, nonché ad assentarsi dalla Struttura di Tirocinio presso cui svolge il Tirocinio per partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione professionale, purché ciò non interferisca con l’ordinato espletamento delle attività della Struttura di Tirocinio stessa.

3. All’Iscritto, dopo i primi sei mesi di Tirocinio, è riconosciuto dalla Struttura di Tirocinio almeno un rimborso spese forfettariamente concordato, fermo il diritto al rimborso delle spese eventualmente già sostenute.

 

Art. 8 (Frequenza di corsi qualificati di formazione)

1. La frequenza con profitto di un corso di formazione in materia di marchi o brevetti può essere considerata ai fini del Tirocinio. I corsi di formazione sono disciplinati dall’apposito regolamento emanato ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

2. I corsi di formazione riconosciuti sono quelli conformi al regolamento di cui al comma 1 autorizzati dal Consiglio previo parere del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 6, comma 9, d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

 

Art. 9 (Tirocinio all'estero)

1. Il Tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione.

2. A tal fine, l’Iscritto chiede l'autorizzazione preventiva al Consiglio , allegando:

a) il programma dell'attività che andrà a svolgere nella Struttura di Tirocinio estera di destinazione;

b) la dichiarazione di disponibilità della Persona di Riferimento a seguire in via generale l'attività di Tirocinio svolta nella Struttura di Tirocinio di destinazione all'estero.

3. L’Iscritto svolge all'estero il Tirocinio nei limiti orari minimi di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento e con gli stessi caratteri di effettività, serietà e diligenza previsti nel Regolamento stesso.

4. La Persona di Riferimento presso cui l’Iscritto ha svolto il Tirocinio è tenuta ad attestare l’assidua frequentazione della Struttura di Tirocinio da parte dell’Iscritto.

5. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera b) e l’attestazione di cui al precedente comma 4 di questo articolo, se redatte in lingua estera diversa da quelle inglese, francese o tedesca, sono corredate da traduzione in lingua italiana.

 

Art. 10 (Relazioni e comunicazioni dell'Iscritto)

1. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre di Tirocinio, computato dalla data dell’iscrizione, l’Iscritto presenta all’Ordine una sintetica ma esauriente relazione, redatta preferibilmente sul modulo predisposto dall’Ordine (la “Relazione Semestrale”).

2. La Relazione Semestrale deve descrivere le attività professionali svolte dall’Iscritto, con indicazione delle questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del precedente semestre di Tirocinio, compresi le domande, le istanze e gli atti alla cui redazione e/o trattazione l’Iscritto ha partecipato.

3. Nel caso di iscrizione simultanea alla sezione brevetti e alla sezione marchi del Registro, nella propria Relazione Semestrale l’Iscritto individua precisamente le attività pertinenti a ciascuna delle sezioni, dando conto anche della relativa suddivisione delle ore di attività nel rispetto delle modalità di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento.

4. La Relazione Semestrale è sottoscritta dall’Iscritto e dalla Persona o dalle Persone di Riferimento, che ne attestano la veridicità. L'infedele attestazione delle attività di Tirocinio svolte costituisce infrazione disciplinare.

5. In caso di omessa presentazione della Relazione Semestrale nel termine previsto al comma 1 di questo articolo, il Consiglio dispone la sospensione dell’Iscritto dal Registro, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di Tirocinio fino alla data di presentazione della Relazione Semestrale. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini del calcolo del periodo di Tirocinio.

6. Il Consiglio può convocare l’Iscritto per un colloquio volto a valutare l’effettività dello svolgimento del Tirocinio, alla luce di quanto indicato nella Relazione Semestrale. Se all’esito del colloquio si accerti la non veridicità di quanto attestato nella Relazione Semestrale o che il semestre di Tirocinio sia stato svolto in modo carente, inadeguato o incompleto, anche con riferimento alle ore di impegno richieste, il Consiglio non ne riconosce la validità per il computo del periodo di Tirocinio.

 

Art. 11 (Poteri di verifica dell'Ordine)

Il Consiglio, anche delegando uno o più consiglieri ovvero una commissione costituita allo scopo fra gli iscritti all’Albo dei consulenti, oltre alle verifiche previste al precedente articolo, può in ogni momento accertare con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati dall’Iscritto e/o dalla Persona di Riferimento.

 

Art. 12 (Norme finali e transitorie)

1. Coloro che al 4 maggio 2012, data di entrata in vigore del Regolamento, svolgevano già il Tirocinio, entro il 4 febbraio 2013 devono iscriversi al Registro provvedendo agli adempimenti previsti all’art. 3. In questo caso, la domanda di iscrizione deve contenere anche una relazione o, se del caso, più relazioni, sulle attività svolte nei semestri di tirocinio già maturati, attestate dalla Persona di Riferimento.

2. Ove, entro il 4 febbraio 2013, venga pubblicato il bando per l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, coloro che abbiano in corso il Tirocinio e abbiano maturato i requisiti per l’ammissione all’esame sono dispensati dall’iscrizione al Registro e presentano domanda di ammissione all’esame allegando la documentazione riferita al Tirocinio secondo la prassi previgente.

3. Nel caso di cui al comma 2, in caso di mancata ammissione all’esame di abilitazione o mancato superamento dello stesso, il tirocinante dovrà iscriversi al Registro entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di non ammissione all’esame o non superamento di esso.

4. I soggetti di cui al comma 1 di questo articolo che, in relazione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, non abbiano superato l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice indetto con bando pubblicato entro il 4 febbraio 2013, né si siano iscritti al Registro entro il 4 febbraio 2013 o entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di non ammissione o mancato superamento dell’esame di abilitazione stesso, non possono ottenere in alcun caso il riconoscimento del periodo di Tirocinio svolto prima del 4 maggio 2012.

5. Nel caso di cui al comma 3 di questo articolo, il Consiglio può consentire che la dichiarazione prevista all’art. 3, comma 1, lettera d) del Regolamento sia sostituita dalla documentazione presentata per l’ammissione all’esame di abilitazione.

6. L’iscrizione al Registro nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo indicherà, se del caso, la data di inizio del Tirocinio come documentata dalla relazione o relazioni di cui al comma 1 o dalla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Tirocinio per coloro che, avendo già compiuto il periodo di Tirocinio nella sezione marchi o nella sezione brevetti del Registro e avendo già superato il conseguente esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, siano già iscritti all’entrata in vigore di detto Regolamento in una sezione del Registro diversa da quella in relazione alla quale hanno già svolto il Tirocinio, onde acquisire il titolo di ammissione al relativo esame di abilitazione alla professione di consulente in brevetti o in marchi ex art. 207 del Codice, ha durata di dodici mesi e comporta un impegno minimo settimanale di almeno venti ore. In questo caso, l’interessato dovrà tempestivamente segnalare al Consiglio di aver superato l’esame di abilitazione alla professione di consulente in marchi o in brevetti ex art. 207 del Codice, dichiarando il proprio intendimento di proseguire il Tirocinio secondo le predette modalità. A partire dal mese di Tirocinio successivo a quello di detta segnalazione, l’Iscritto potrà proseguire il Tirocinio a quest’altra sezione (brevetti o marchi) secondo le suddette modalità.

8. Gli Iscritti che al 6 dicembre 2016 stiano svolgendo il Tirocinio con un impegno settimanale inferiore alle quaranta ore o in entrambe le sezioni del Registro, a partire dal semestre di Tirocinio successivo a quello in corso alla stessa data del 6 dicembre 2016 dovranno a svolgere il Tirocinio secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento, con un impegno minimo di quaranta ore settimanali per ciascuna sezione di iscrizione. Gli Iscritti hanno altresì facoltà di proseguire il Tirocinio solo nella sezione marchi o nella sezione brevetti. L’Iscritto che decida di proseguire il Tirocinio in una sola delle due sezioni dovrà darne formale comunicazione all’Ordine. In questo caso il Tirocinio nella sezione diversa da quella nella quale l’Iscritto opti per proseguire il Tirocinio sarà automaticamente sospeso dal momento in cui perverrà all’Ordine la detta formale comunicazione dell’Iscritto intesa a esercitare la facoltà di proseguire il Tirocinio in una sola sezione. In deroga a quanto previsto all’art. 4 comma 6 del Regolamento, il Tirocinio sospeso con le modalità ora dette potrà essere ripreso facendo pervenire all’Ordine una comunicazione formale che specifichi questo intendimento entro il termine perentorio e decadenziale di nove mesi dall’emissione del certificato di compiuto Tirocinio nell’altra sezione del Registro. Qualora la comunicazione di ripresa del Tirocinio sospeso giunga all’Ordine entro il termine ora detto, resterà computato a favore dell’Iscritto, ai fini del completamento del Tirocinio sospeso, il periodo di Tirocinio già svolto sino al momento della sospensione. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell’art. 4 del Regolamento.

9. Le modifiche apportate al Regolamento il 6 dicembre 2016 saranno applicabili agli Iscritti a partire dal semestre di Tirocinio successivo a quello in corso al 6 dicembre 2016, salvo quanto disposto dall’art. 4 commi 9 e 10 del Regolamento.

10. Fino all’emanazione del regolamento sui corsi di formazione rilevanti ai fini del Tirocinio ai sensi dell’art. 6 comma 10 d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, la frequenza di un corso di formazione, in particolare se a tempo pieno e di durata non inferiore a sei mesi, può essere valutata discrezionalmente dal Consiglio al fine di ridurre il periodo di Tirocinio di diciotto mesi.

11. Fino all’emanazione del regolamento sull’autorizzazione rilasciata alla Persona di Riferimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio valuterà discrezionalmente la possibilità di concedere o meno l’autorizzazione alla Persona di Riferimento a svolgere la propria funzione per più di tre Iscritti contemporaneamente.

 

NOTE INTERPRETATIVE AL REGOLAMENTO DEI TIROCINANTI