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Comunicazioni agli iscritti

I 32/20 - INTEGRAZIONE AGLI ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA PROROGA TERMINI DI SOSPENSIONE

30 aprile 2020

In relazione a quanto in oggetto, ad integrazione e chiarimento di quanto inviato stamane, di seguito il testo integrale della risposta pervenuta dall’UIBM lo scorso 28 aprile.


“In riferimento al quesito da Voi posto, si chiarisce quanto segue:

la sospensione dei termini riguarda tutti i procedimenti pendenti. E' chiaro che se il procedimento fosse già iniziato, prima della sospensione, i termini trascorsi fino al 23 febbraio avrebbero rilevanza e continuerebbero a decorrere, per la parte rimanente, a partire dal 16 maggio. Stesso ragionamento per i bollettini ufficiali dei marchi già pubblicati precedentemente la data del 23 febbraio. Analogamente, per i procedimenti iniziati a partire dal 23 febbraio i termini inizierebbero a decorrere a partire dal 16 maggio.

Infine, per quanto attiene al mantenimento in vita di titolo già registrati o concessi e il rinnovo dei marchi, si ribadisce quanto già chiarito nella precedente comunicazione: trattandosi di titoli di PI, che sono provvedimenti emessi all'esito di procedimenti amministrativi già conclusi, e per i quali invece è disposta l'estensione della validità fino al 15 giugno, non si può pertanto parlare di sospensione dei termini. Di conseguenza, se il termine normale  di scadenza dovesse ricadere tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 il mantenimento in vita può essere adempiuto entro il 30 giugno 2020, salvo il periodo di mora per i successivi 6 mesi. Resta fermo il principio che se il termine di scadenza normale fosse anteriore al periodo 31 gennaio -15 aprile, si applicherebbero le disposizioni dell'art. 227 CPI, secondo le quali è ammesso il pagamento di quanto dovuto per il mantenimento in vita e il rinnovo di titoli di proprietà industriale anche nei 6 mesi successivi al termine di scadenza con l'applicazione di un diritto di mora. ”


Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Consiglio ha rilevato e fatto presente all’UIBM che con l’entrata in vigore della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto Cura Italia, n. 27 del 24 aprile scorso, le disposizioni dall’art. 103 comma 2, del Decreto Cura Italia, hanno subito la seguente modifica “Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.


Ritenendo che la modifica dell’art. 103, comma 2, del Decreto Cura Italia, debba considerarsi validamente applicabile anche alle scadenze dei titoli di PI, il Consiglio ha dunque chiesto ulteriori chiarimenti sul punto all’UIBM e conferma dell’applicabilità dei nuovi termini come modificati dalla Legge di conversione appena citata.

Daremo notizia agli iscritti dei riscontri ricevuti.
 

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