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Comunicazioni agli iscritti

ADOZIONE REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA

Cari colleghi,
è a tutti noto che col D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 sono state introdotte nel nostro ordinamento le regole riguardanti la riforma degli ordini professionali a norma dell’Art. 3, comma 5, del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n 148.

 

In accordo con quanto stabilito dall’Art. 7, comma 3, Il Consiglio dell’Ordine si è opportunamente attivato per redigere il testo di un Regolamento per la formazione continua degli iscritti al nostro Albo idoneo a soddisfare le disposizioni della nuova normativa.

Il testo del Regolamento è stato approvato dal Consiglio con delibera del 10 marzo 2014, ha ricevuto il parere positivo del Ministro Vigilante, ed è stato adottato dal Consiglio dell’Ordine con delibera nella riunione del 24 settembre 2014 con data di pubblicazione al 1° Ottobre 2014.

 

Entrata in vigore
 

1. ll presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, dunque a far data dal


16 ottobre 2014
 

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal terzo mese successivo alla pubblicazione, dunque a far data dal 1° gennaio 2015.
 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà a fornire agli iscritti, con pubblicazione sul sito dell'Ordine, tutte le indicazioni necessarie riguardanti la predisposizione del programma formativo annuale e alle attività di formazione professionale fruibili dagli iscritti, come previsto all’art.3 del Regolamento.
 

Lo schema di Regolamento


Lo schema di Regolamento segue le indicazioni del citato art. 7, D.P.R. 137/2012.

Gli artt. 1 e 2 dettano le norme di base relative alla formazione e alle modalità con cui la stessa deve svilupparsi. Si riprende e si sottolinea che, essendo l'Albo suddiviso tra la sezione brevetti e la sezione marchi, è stata prevista una disposizione apposita relativa alla formazione degli iscritti ad ambedue tali sezioni affinché sia assicurata una preparazione nei rispettivi settori.

L'art. 3 prevede i compiti del Consiglio dell'Ordine in materia di formazione, promuovendo, ove possibile, la formazione gratuita e il coinvolgimento di altri Consigli professionali o di Università.

L'art. 4 elenca gli eventi formativi considerati agli effetti dell'accreditamento e specifica la possibilità di conseguire i crediti anche tramite modalità telematica sulla quale il Consiglio stesso sta predisponendo un'apposita piattaforma ad uso degli iscritti. Ciò risulta particolarmente importante nella situazione in cui il nostro l'Ordine è esclusivamente nazionale e gli iscritti possono avere sede in qualsiasi regione dello Stato.

L'art. 6 integra le ulteriori attività di carattere formativo che possono essere riconosciute ai fini dell'acquisizione dei relativi crediti.

L'art. 5 prevede le modalità di accreditamento e valutazione dei crediti, mentre l'art. 7, sulla falsariga di quanto previsto da altri Ordini, prevede i casi di esonero temporaneo o in relazione alla particolare anzianità professionale.

Gli artt. 8 e 9 dettano le regole in materia di inosservanza e sanzioni, nonché dei controlli e verifiche da parte del Consiglio dell'Ordine.

L'art. 10 prevede la possibilità per il Consiglio di emanare norme applicative e di chiarimento, anche sulla base dell’esperienza che verrà effettuata nell’applicazione del Regolamento.

L'art. 11 prevede, a titolo di norma transitoria, una riduzione dei crediti da conseguire nel primo biennio al fine di facilitare, come peraltro previsto nei regolamenti di altri Ordini, l'avvio della formazione continua per l’intero corpo di iscritti. Inoltre, è prevista la possibilità, previa decisione del Consiglio dell’Ordine, di dispensa per coloro che dimostrino di aver esercitato l’attività professionale per almeno 40 anni ove risultino iscritti fin dalla prima data di iscrizione all'Albo nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi. Quest’ultima disposizione è stata ritenuta necessaria per non creare una disparità di trattamento in relazione a quanto previsto all'art. 7, comma 3, per coloro di più recente iscrizione che possono pertanto arrivare al termine dei 40 anni di iscrizione.
 

Il Consiglio

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