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Comunicazioni agli iscritti

OBBLIGO ASSICURAZIONE PROFESSIONALE.

Come è noto, il 15 agosto 2013 entra in vigore l’obbligo di assicurazione professionale il cui mancato rispetto costituisce illecito professionale ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 137/2012.

 

Diventa pertanto applicabile la norma del Codice deontologico di cui all’art. 4, lett. h).

L’obbligo assicurativo può essere assolto anche attraverso la stipula di idonea assicurazione da parte della società, ufficio o servizio autonomo specializzato in materia di proprietà industriale in cui il consulente svolga la totalità della propria attività di consulenza professionale.

Sono peraltro esentati dall’obbligo dell’assicurazione i consulenti dipendenti di azienda qualora operino esclusivamente in nome e per conto dell’ente o impresa da cui dipendono (art. 205.3.lett.a) CPI).

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